Ordinanza n. 59/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto emesso dal Questore della Provincia di Macerata notificato il 25.08.2025 di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato il 13.10.2016;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare aveva dedotto, tra l'altro, la violazione dell'art. 9, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che, in assenza dei presupposti per l'espulsione, alla revoca del permesso di lungo periodo avrebbe dovuto fare seguito il rilascio di un permesso di soggiorno di altro tipo. Con una precedente ordinanza cautelare il TAR aveva ravvisato prima facie il fumus boni iuris della censura, rilevando che il provvedimento impugnato non spiegava perché non fosse applicabile tale disposizione, e aveva disposto la sospensione ai fini del riesame.
La decisione
Il TAR dichiara non luogo a provvedere sull'istanza cautelare. In esecuzione della precedente ordinanza, la Questura di Macerata ha adottato un nuovo decreto di riesame, respingendo l'istanza ma disponendo il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, della durata di un anno, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 286/1998. La sopravvenienza di tale atto, che riconosce al ricorrente un titolo di soggiorno temporaneo, rende non necessario pronunciarsi nuovamente sulla cautelare nelle more della scadenza dei termini per l'eventuale impugnazione del riesame parzialmente negativo. Il TAR precisa che, qualora il nuovo provvedimento non venga impugnato nella parte di interesse, il ricorso originario potrebbe divenire improcedibile. Le spese della fase cautelare sono compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286/1998
Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico
La disposizione impone il rilascio di un permesso di soggiorno di altro tipo allo straniero cui sia stato revocato il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, quando non debba essere disposta l'espulsione.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda cautelare e della relativa decisione.
Massime di principio
- Quando il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo viene revocato e non ricorrono i presupposti per l'espulsione, l'amministrazione deve valutare e applicare l'art. 9, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998, rilasciando un permesso di soggiorno di altro tipo; l'eventuale mancata considerazione di tale obbligo deve essere adeguatamente motivata.
- Se, in esecuzione di una misura cautelare di riesame, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento che attribuisce al ricorrente un titolo di soggiorno temporaneo, la domanda cautelare relativa all'atto originario può diventare priva di attuale oggetto, ferma la possibilità di impugnare il nuovo provvedimento nella parte ancora lesiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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