Sentenza del 10/10/2019 n. 5672 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza Locale - Imu - Ici - Ente non commerciale - Attività istituzionali -- Esenzione - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto l'esenzione Ici, ritenendo provata la natura non commerciale delle modalità di esercizio dell'attività istituzionale. Ne consegue che la pretesa impositiva relativa all'immobile non poteva essere confermata, nei limiti accertati dalla decisione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione dell'esenzione Ici prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504/1992 agli immobili utilizzati da un ente non commerciale per attività istituzionali. Il punto decisivo era stabilire se l'attività di accoglienza e pernottamento fosse svolta con modalità non commerciali. La natura non commerciale è stata ritenuta dimostrata dalla modestia del costo richiesto per il pernottamento e dalle regole di accesso e fruizione, fortemente improntate a finalità religiose e non a una normale attività ricettiva di mercato.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504/1992
Esenzione Ici per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali esclusivamente per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o di culto, con le modalità previste dalla norma.
L'esenzione non dipende soltanto dalla natura dell'ente o dalla destinazione astratta dell'immobile, ma richiede la prova che l'attività sia concretamente svolta con modalità non commerciali. Nel caso esaminato, la modestia del corrispettivo e le regole di accoglienza di carattere religioso sono state ritenute elementi idonei a dimostrare tale requisito.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione Ici prevista per gli enti non commerciali non è sufficiente dimostrare la natura non lucrativa dell'ente: occorre provare anche che l'attività concretamente esercitata nell'immobile non abbia modalità commerciali.
- La valutazione deve essere effettuata in concreto, considerando entità dei corrispettivi, condizioni di accesso, destinatari del servizio, organizzazione dell'attività e confronto con le normali dinamiche del mercato.
- Un'attività di ospitalità può conservare natura non commerciale quando il corrispettivo è meramente modesto o funzionale alla copertura dei costi e l'accesso è regolato da finalità istituzionali, religiose o solidaristiche.
- La prova della non commercialità grava sul contribuente che invoca l'esenzione e dovrebbe essere supportata da documenti relativi a tariffe, criteri di ammissione, regolamenti, bilanci e modalità effettive di gestione.
- La mera qualificazione dell'attività come istituzionale o religiosa non è decisiva se, nella pratica, l'attività è organizzata e remunerata secondo modalità analoghe a quelle di un operatore commerciale.
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