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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19247/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità del Figgini per il reato previsto dall'art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019: si contestava l'omessa motivazione circa la sussistenza del dolo specifico necessario per perseguire l'omessa comunicazione della misura cautelare. Il ricorrente sosteneva che al momento della presentazione della domanda non era sottoposto a misura cautelare (evento sopravvenuto), che quindi non poteva esservi volontà consapevole di mantenere indebitamente il beneficio; aggiungeva che la misura cautelare sopravvenuta non equivale ad una condanna e che, peraltro, l'impossibilità materiale di accesso ai canali di comunicazione durante la custodia escludeva la rappresentazione e volontà dell'illecito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Motivazione: la disciplina (in particolare l'art. 7-ter del d.l. n. 4/2019) prevede la sospensione automatica del beneficio in caso di applicazione di misura cautelare personale e attribuisce all'autorità giudiziaria il compito di adottare i provvedimenti di sospensione e di comunicare all'INPS; perciò l'omessa comunicazione da parte del beneficiario di essere stato sottoposto a misura cautelare non rientra nelle "informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio" sanzionate dall'art. 7 comma 2, e non costituisce fatto penalmente rilevante. La Corte ha altresì richiamato la distinzione tra il reato relativo alla fase genetica (dichiarazioni false all'atto della domanda) e quello relativo agli obblighi di aggiornamento successivi, ribadendo che solo le omissioni funzionali a ottenere o mantenere indebitamente il beneficio integrano il reato.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)

    «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni»

    La Corte interpreta l'art. 7 come comprendente due fattispecie distinte: una relativa alla fase genetica (false dichiarazioni o omissioni finalizzate a ottenere il beneficio) e l'altra relativa agli obblighi di aggiornamento successivi (omessa comunicazione di informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione). Solo le omissioni funzionali a revoca o riduzione integrano il reato.

  • art. 7-ter d.l. n. 4/2019

    "nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale ... l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa"

    La disposizione stabilisce la sospensione automatica del reddito di cittadinanza in caso di applicazione di misura cautelare personale e attribuisce all'autorità giudiziaria l'onere di adottare i necessari provvedimenti e di comunicarli all'INPS; ciò esclude che l'omessa comunicazione, da parte del beneficiario, di essere sottoposto a misura cautelare costituisca omissione penalmente rilevante ai sensi dell'art. 7.

  • Principi costituzionali richiamati (art. 53 Cost.; art. 3 Cost.)

    La disciplina sanzionatoria è ricondotta alla tutela della capacità contributiva e al principio di ragionevolezza: le norme penali in materia mirano a proteggere la corretta erogazione di prestazioni in base alla reale situazione reddituale/patrimoniale.

Massime di principio

  • L'omessa comunicazione, da parte del beneficiario, di essere stato sottoposto a misura cautelare personale non integra automaticamente il reato previsto dall'art. 7 d.l. n. 4/2019 quando la norma speciale (art. 7-ter) prevede la sospensione automatica del beneficio e l'obbligo di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria.
  • Occorre distinguere tra le due fattispecie previste dall'art. 7: (a) dichiarazioni false o omissioni al momento della domanda finalizzate a ottenere indebitamente il beneficio (fattispecie genetica) e (b) omissioni successive di informazioni "dovute e rilevanti" ai fini della revoca o della riduzione del beneficio; solo le omissioni della seconda categoria che incidono sulla revoca/reduzione sono penalmente rilevanti.
  • Per integrare il reato della seconda fattispecie è necessario il nesso funzionale e, in prospettiva, la rappresentazione e la volontà (dolo) di mantenere indebitamente il beneficio: la mera sopravvenienza di una misura cautelare, senza elementi che dimostrino la volontà di occultarla per ottenere indebitamente il denaro, non è sufficiente.
  • Quando la legge assegna all'autorità giudiziaria/administrazione il compito di sospendere o comunicare la misura (es. obbligo di comunicazione all'INPS), la responsabilità del beneficiario per omissione viene meno: verificare sempre gli obblighi formali previsti dalla normativa speciale.
  • La condizione materiale (es. oggettiva impossibilità di comunicare per essere in custodia) può rafforzare l'argomento della mancanza di dolo, ma diviene irrilevante se la fattispecie normativa non considera l'omissione come penalmente rilevante.

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