Cassazione Penale, Sentenza n. 4958/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di sequestro preventivo delle quote della PHI Management s.r.l. per violazione dell'art. 321, comma 1, c.p.p.; la ricorrente ha censurato la mancanza del nesso di pertinenzialità tra le quote sequestrate e il reato (infedeltà patrimoniale ex art. 2634 c.c. in danno di G&G Gestione Turismo s.p.a.), rilevando che PHI è soltanto una società di gestione dell'albergo, che la ricorrente è titolare effettiva ed esclusiva delle quote e che non risultano confluiti beni di G&G nel patrimonio di PHI; ha sostenuto che il sequestro equivale a una misura inibitoria applicata a soggetto estraneo al reato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo delle quote di PHI Management s.r.l., poiché il sequestro di quote appartenenti a persona estranea al reato è ammesso quando sussiste un nesso di strumentalità tra i beni sequestrati e il reato e la misura sia idonea a impedire la protrazione o l'aggravamento dell'attività criminosa. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui risultano significativi indizi di contiguità di interessi e di gestione tra PHI e il gruppo riconducibile a Sarnella (dipendenti comuni, flussi finanziari verso società collegate, utilizzo dell'affitto dell'azienda sequestrata), oltre a un intento di aggiramento del sequestro sull'azienda; perciò il nesso di strumentalità e il pericolo di protrarre le conseguenze del reato sono stati ritenuti adeguatamente motivati.
Norme richiamate
art. 321 c.p.p.
Il sequestro preventivo può riguardare solo beni che abbiano rapporto di pertinenzialità con il reato; tuttavia la Corte interpreta il requisito della pertinenzialità in senso funzionale, ammettendo il sequestro delle quote di una società anche se appartenenti a persona estranea al reato quando sussista un nesso di strumentalità e la misura sia idonea a impedire la protrazione o l'aggravamento dell'attività criminosa.
art. 2634 c.c.
Norma richiamata in relazione al reato ipotizzato (infedeltà patrimoniale): la Corte osserva che l'assenza di menzione della società PHI nell'imputazione non preclude la legittimità del sequestro delle sue quote qualora sussistano indizi che rendono le quote strumentali alla prosecuzione delle condotte lesive.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 16583 del 22/01/2010, Carlone; Sez. 2, n. 31914 del 09/07/2015, Cosentino; Sez. 5, n. 37033 del 16/06/2006, Silletti; Sez. 5, n. 5868 del 11/12/2018, Pungitore; Sez. 5, n. 14017 del 20/01/2021, Messina)
La Corte riafferma i principi giurisprudenziali secondo cui il sequestro preventivo può colpire beni appartenenti a terzi se emerge un collegamento strumentale tra il bene e il reato e se la misura è proporzionata (anche in relazione al valore dei beni distratti), nonché se il bene, lasciato in libera disponibilità, sarebbe idoneo a favorire la prosecuzione o l'aggravamento del reato.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo può riguardare quote societarie intestate a soggetti estranei al reato se sussiste un nesso di strumentalità tra le quote (o la società) e l'attività criminosa e la misura è idonea a impedire la protrazione o l'aggravamento del reato.
- Non è determinante che la società le cui quote sono sequestrate sia espressamente menzionata nell'imputazione: rilevano gli elementi indiziari che attestino contiguità di interessi, controllo de facto o utilizzo della società per aggirare misure cautelari o appropriarsi dei proventi illeciti.
- Gli indici rilevanti possono includere, a titolo esemplificativo, dipendenti comuni, flussi finanziari riconducibili agli indagati, operazioni societarie atte a trasferire patrimoni o a eludere sequestri, e ogni altro elemento che dimostri una unitarietà gestionale o di interessi.
- La motivazione del giudice deve essere chiara, coerente e specifica nel descrivere il nesso di strumentalità e il pericolo di protrazione/aggravamento; profili meramente formali (diversa intestazione societaria) non sono sufficienti a escludere la pertinenzialità se sussistono indizi concreti contrari.
- In ipotesi di reati patrimoniali o fallimentari il sequestro delle quote non deve superare il valore dei beni distratti e la misura deve essere proporzionata rispetto all'oggetto del vincolo cautelare.
- La misura cautelare reale ha anche funzione inibitoria preventiva: può essere applicata per impedire condotte future strumentali al mantenimento dei benefici illeciti, anche se il collegamento è indiretto o mediato.
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