Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2153/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione convenuta in merito all'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE, presentata dal sig. -OMISSIS- in data 10 luglio 2024. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 27 febbraio 2026: per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e della richiesta di rilascio del titolo di viaggio, emesso dalla Questura di Roma in data 5 novembre 2025 e notificato al ricorrente in data 10 febbraio 2026, nonché avverso e per l’annullamento di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato, se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202507907

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e, con motivi aggiunti, provvedimento della Questura di Roma di rigetto della richiesta del permesso e del titolo di viaggio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il silenzio-inadempimento serbato sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, chiedendo anche che fosse ordinata alla Questura la conclusione espressa del procedimento. Nelle more del giudizio, la Questura di Roma ha adottato, il 5 novembre 2025, un provvedimento di rigetto della richiesta del permesso di soggiorno e del titolo di viaggio, notificato il 10 febbraio 2026; il ricorrente lo ha quindi impugnato con motivi aggiunti, chiedendone la sospensione. Il provvedimento evidenzia che il passaporto esibito al momento della presentazione dell’istanza era scaduto il 10 marzo 2024. L’Amministrazione aveva inoltre indicato la possibilità di rivolgersi alle autorità diplomatiche, eventualmente previa presentazione di una domanda di protezione internazionale, in relazione allo scenario geopolitico bielorusso rappresentato dal ricorrente; dagli atti non risultava presentata tale domanda. L’ordinanza non espone ulteriori specifici vizi dedotti contro il provvedimento di rigetto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’istanza cautelare proposta contro il silenzio-inadempimento, poiché nelle more del giudizio l’Amministrazione ha adottato il provvedimento espresso di rigetto del 5 novembre 2025. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha ritenuto che, sulla base di una prudente e ragionevole previsione sull’esito del ricorso, non emergessero prima facie i presupposti per la sospensione cautelare. In particolare, ha valorizzato la scadenza del passaporto e la circostanza che l’Amministrazione avesse indicato al ricorrente una possibile interlocuzione con le autorità diplomatiche, anche mediante presentazione di un’istanza di protezione internazionale, non risultata proposta. L’istanza cautelare sui motivi aggiunti è stata pertanto respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti per la concessione della tutela cautelare nel giudizio amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, par. 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La domanda cautelare proposta contro il silenzio-inadempimento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento espresso sulla stessa istanza, anche se tale provvedimento è sfavorevole e deve essere eventualmente impugnato con motivi aggiunti.
  • La sospensione cautelare di un diniego può essere negata quando, a una prudente e ragionevole previsione dell’esito del ricorso, non emergano prima facie elementi favorevoli alla fondatezza della domanda, anche in considerazione dell’omessa produzione di un documento rilevante e delle alternative indicate dall’amministrazione per regolarizzare o coltivare la posizione dell’interessato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.