Ordinanza n. 2153/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione convenuta in merito all'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE, presentata dal sig. -OMISSIS- in data 10 luglio 2024. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 27 febbraio 2026: per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e della richiesta di rilascio del titolo di viaggio, emesso dalla Questura di Roma in data 5 novembre 2025 e notificato al ricorrente in data 10 febbraio 2026, nonché avverso e per l’annullamento di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato, se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e, con motivi aggiunti, provvedimento della Questura di Roma di rigetto della richiesta del permesso e del titolo di viaggio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il silenzio-inadempimento serbato sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, chiedendo anche che fosse ordinata alla Questura la conclusione espressa del procedimento. Nelle more del giudizio, la Questura di Roma ha adottato, il 5 novembre 2025, un provvedimento di rigetto della richiesta del permesso di soggiorno e del titolo di viaggio, notificato il 10 febbraio 2026; il ricorrente lo ha quindi impugnato con motivi aggiunti, chiedendone la sospensione. Il provvedimento evidenzia che il passaporto esibito al momento della presentazione dell’istanza era scaduto il 10 marzo 2024. L’Amministrazione aveva inoltre indicato la possibilità di rivolgersi alle autorità diplomatiche, eventualmente previa presentazione di una domanda di protezione internazionale, in relazione allo scenario geopolitico bielorusso rappresentato dal ricorrente; dagli atti non risultava presentata tale domanda. L’ordinanza non espone ulteriori specifici vizi dedotti contro il provvedimento di rigetto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’istanza cautelare proposta contro il silenzio-inadempimento, poiché nelle more del giudizio l’Amministrazione ha adottato il provvedimento espresso di rigetto del 5 novembre 2025. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha ritenuto che, sulla base di una prudente e ragionevole previsione sull’esito del ricorso, non emergessero prima facie i presupposti per la sospensione cautelare. In particolare, ha valorizzato la scadenza del passaporto e la circostanza che l’Amministrazione avesse indicato al ricorrente una possibile interlocuzione con le autorità diplomatiche, anche mediante presentazione di un’istanza di protezione internazionale, non risultata proposta. L’istanza cautelare sui motivi aggiunti è stata pertanto respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti per la concessione della tutela cautelare nel giudizio amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, par. 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La domanda cautelare proposta contro il silenzio-inadempimento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento espresso sulla stessa istanza, anche se tale provvedimento è sfavorevole e deve essere eventualmente impugnato con motivi aggiunti.
- La sospensione cautelare di un diniego può essere negata quando, a una prudente e ragionevole previsione dell’esito del ricorso, non emergano prima facie elementi favorevoli alla fondatezza della domanda, anche in considerazione dell’omessa produzione di un documento rilevante e delle alternative indicate dall’amministrazione per regolarizzare o coltivare la posizione dell’interessato.
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