Sentenza n. 3406/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione della sentenza n. 443/2025 del 25 febbraio 2025 del Tribunale di Nola, sezione lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 2.500 euro mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre accessori e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, assumendo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Nola, sezione lavoro, n. 443/2025 del 25 febbraio 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente 2.500 euro mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre accessori e spese di giudizio. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto che fosse ordinato all'amministrazione di provvedere entro un termine, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso perché l'amministrazione non aveva eseguito la sentenza del giudice ordinario né fornito ragioni ostative. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato all'amministrazione. È stata accolta anche la domanda di astreinte: il Ministero è stato condannato al pagamento di una somma pari agli interessi legali calcolati sull'importo dovuto, decorrenti dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento. Le spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge, sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare, su richiesta di parte, una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato; nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua se stabilita in misura pari agli interessi legali.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura dirigenziale del Ministero presso la quale opera il responsabile nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando l'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario recante un obbligo puntuale di pagamento o di attribuzione di un beneficio, senza fornire specifiche ragioni ostative.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e può nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta incaricato di compiere gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
- Su richiesta della parte, il giudice dell'ottemperanza può applicare una penalità di mora per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; quando l'obbligo riguarda il pagamento di una somma di denaro, la penalità può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo adempimento.
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