Sentenza n. 1622/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto dirigenziale n. 12591 del 7.12.21 del Dipartimento sviluppo economico ed attrattori culturali della Regione Calabria, avente ad oggetto l'approvazione dell'avviso pubblico per le candidature per l'incarico di componente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa del Co.R.A.P.; - della nota 547844 del 20.12.2021; - della nota 552278 del 22.12.2022; - della delibera di Giunta regionale n. 41 del 4.02.2022; - del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 7.02.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: procedura regionale di selezione e nomina dei componenti del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa del C.O.R.A.P., inclusi l'avviso pubblico e gli atti successivi di nomina
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, creditrice del C.O.R.A.P. in forza di un decreto ingiuntivo, ha impugnato l'avviso pubblico regionale del 7 dicembre 2021 e gli atti successivi relativi alla costituzione del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa dell'ente. Ha dedotto, in primo luogo, l'incompetenza del dirigente del Dipartimento sviluppo economico e attrattori culturali a emanare l'avviso, sostenendo che la materia degli enti regionali strumentali e dell'applicazione della normativa civilistica fosse attribuita in via esclusiva al Dipartimento della Presidenza regionale. Ha inoltre lamentato la violazione della disciplina speciale prevista dall'art. 15, commi 1 e 5-bis, del d.l. n. 98/2011, come modificato dal d.l. n. 77/2021, assumendo che tale disciplina avrebbe imposto una procedura liquidatoria diversa da quella della legge fallimentare e non avrebbe previsto il comitato di sorveglianza di cui all'art. 198 della legge fallimentare. Da ciò avrebbe dedotto l'illegittimità della nomina del comitato, la carenza di potere e la contraddittorietà con precedenti atti regionali. In via subordinata ha censurato l'illegittimità e illogicità della selezione e, ulteriormente, la scelta dei soggetti nominati, con particolare riferimento a uno dei componenti. La Regione ha eccepito il difetto di interesse, anche in ragione della sostituzione del componente contestato, e ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito. Il Collegio ha esaminato preliminarmente la condizione dell'azione, rilevando che la ricorrente aveva prospettato soltanto l'interesse astratto a che la liquidazione si svolgesse secondo legge, senza indicare un pregiudizio concreto, attuale e immediato derivante dagli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, senza esaminare nel merito i motivi relativi all'incompetenza, alla disciplina applicabile alla liquidazione, alla legittimità della nomina, alla selezione e alla scelta dei componenti. Ha ritenuto insufficiente la mera qualità di creditrice dell'ente e la prospettazione di possibili costi o ritardi della procedura, trattandosi di una lesione soltanto potenziale e ipotetica. L'interesse a ricorrere richiede invece la dimostrazione di un pregiudizio concreto, attuale e immediato, con specificazione di come, perché e in quale misura l'atto incida sulla posizione sostanziale dedotta in giudizio. Il Collegio ha inoltre valorizzato il fatto che la società era stata ammessa allo stato passivo per l'importo risultante dal decreto ingiuntivo, pari a circa 23.000 euro, ritenendo tale circostanza satisfattiva della posizione azionata. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'esito in rito.
Norme richiamate
art. 15, commi 1 e 5-bis, d.l. n. 98/2011
La ricorrente ne ha invocato l'applicazione quale disciplina speciale della liquidazione dell'ente, sostenendo che essa escludesse l'applicazione della disciplina fallimentare e la previsione del comitato di sorveglianza; il TAR non ha esaminato la questione per difetto di interesse.
art. 198 legge fallimentare
La ricorrente ha sostenuto che la disciplina speciale non prevedesse il comitato di sorveglianza disciplinato da tale disposizione; la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe processuale in relazione alla trattazione della causa; non è oggetto di specifica interpretazione nella decisione.
Massime di principio
- L'interesse a ricorrere nel processo amministrativo richiede la dimostrazione di un pregiudizio concreto, attuale e immediato derivante dall'atto impugnato; la mera prospettazione di possibili costi, ritardi o conseguenze pregiudizievoli future e ipotetiche non è sufficiente.
- Il soggetto che impugna atti incidenti su una procedura di liquidazione non può fondare l'interesse a ricorrere sulla sola qualità di creditore dell'ente, se non indica specificamente come, perché e in quale misura gli atti contestati ledano la sua posizione sostanziale.
- L'ammissione del credito allo stato passivo, ove ritenuta satisfattiva della posizione azionata e non accompagnata dalla dimostrazione di un ulteriore pregiudizio concreto, esclude la sussistenza dell'interesse attuale a impugnare gli atti organizzativi o procedurali della liquidazione.
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