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Sentenza

Sentenza del 13/02/2019 n. 4185 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio, ritenendo perfezionata la definizione agevolata mediante il pagamento delle rate previste. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità dell'accertamento fiscale. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in ragione delle modalità di definizione della controversia.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente contestava la sentenza della CTR Lazio che aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento relativo a maggiori ricavi, con conseguente recupero di IRPEF e IRAP. Nel corso del giudizio, tuttavia, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi prevista dall'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito nella L. n. 225/2016, e ha dimostrato di aver pagato le rate dovute secondo il piano comunicato dall'ente di riscossione.

Norme richiamate

  • Art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito nella L. n. 225/2016

    Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 30, comma 1, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 27, comma 1, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1 agosto 2017, gli interessi nella misura di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 21, comma 1.

    La norma consente di estinguere i carichi affidati alla riscossione nel periodo previsto pagando le somme dovute al netto di sanzioni e interessi di mora, purché siano rispettate le modalità e le scadenze del piano di pagamento. Il perfezionamento della definizione agevolata può determinare l'estinzione del giudizio tributario avente ad oggetto quei carichi.

  • Art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973

    La disposizione è richiamata con riferimento agli interessi di mora esclusi dal pagamento nell'ambito della definizione agevolata.

  • Art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973

    La disposizione è richiamata per individuare il tasso degli interessi applicabili sulle somme oggetto di pagamento dilazionato nella definizione agevolata.

  • Art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 46/1999

    La norma è richiamata con riferimento alle sanzioni e alle somme aggiuntive escluse dal pagamento in caso di definizione agevolata.

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce validamente a una definizione agevolata relativa ai carichi oggetto della controversia e dimostra di aver rispettato il piano di pagamento, il giudizio può essere dichiarato estinto senza una decisione sul merito dell'accertamento.
  • La prova dell'estinzione o del regolare pagamento delle rate è essenziale: occorre produrre la comunicazione dell'ente di riscossione, il piano di pagamento e le ricevute delle rate versate.
  • L'adesione alla definizione agevolata non equivale necessariamente a una vittoria nel merito sulla legittimità dell'accertamento, ma consente di chiudere la lite e di beneficiare della riduzione delle somme dovute secondo la disciplina applicabile.
  • Il mancato pagamento anche di una rata o il mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa può impedire il perfezionamento della definizione e quindi l'estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione derivante da definizione agevolata, le spese processuali possono essere compensate, salvo diversa previsione normativa o valutazione del giudice.

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