Sentenza n. 271/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Determina dirigenziale n. 556 del 13 maggio 2024, avente ad oggetto: Procedimento per l’assegnazione in concessione di n. 3 distinte aree demaniali marittime per l’esercizio dell’acquacoltura in mare e prolungamento funzionale delle concessioni in scadenza, nonché della Comunicazione ricevuta in data 24 maggio 2024, nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, presupposti o conseguenti, anche ove non noti al momento della notifica del ricorso; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Agroittica Toscana, società agricola s.r.l. il 20 dicembre 2024: della Determina dirigenziale n. 556 del 13 maggio 2024, avente ad oggetto: Procedimento per l’assegnazione in concessione di n. 3 distinte aree demaniali marittime per l’esercizio dell’acquacoltura in mare e prolungamento funzionale delle concessioni in scadenza, nonché della Comunicazione a mezzo pec ricevuta in data 24 maggio 2024; nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, presupposti o conseguenti, anche ove non noti al momento della notifica del presente ricorso successivamente oggi esteso anche all’annullamento della Determina dirigenziale n. 1169 del 4 ottobre 2024 avete ad oggetto: della Determinazione n. 556/2024 - Aggiornamento e modifiche conseguenti notificata in data 4 ottobre 2024, che qui si impugna; nonché dell’avviso agli operatori economici alla presentazione di manifestazione di interesse e contestuale invito agli interessati alla presentazione di osservazioni ed opposizioni del 12 novembre 2024 (Procedimento per l’affidamento in concessione di n. 3 distinte aree demaniali marittime per l’esercizio dell’acquacoltura in mare nel golfo di Follonica); per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Agroittica Toscana, società agricola S.r.l. il 1° luglio 2025: della lettera di invito alla procedura per l'affidamento in concessione di un'area demaniale marittima per l'esercizio dell'acquacoltura in mare - LOTTO N. 2 (Prot.N. GE 2025/0017145), trasmessa via PEC in data 22.04.2025. e recante prot. GE 2025/0017152, nonché di tutti gli allegati ivi richiamati e facenti parte integrante dello stesso modulo dichiarazione soggetti associati; del modulo dichiarazione possesso dei requisiti impresa ausiliaria; Allegato 3 - dichiarazione di avvalimento premiale dell’impresa ausiliaria; - allegato riservatezza dati/informazioni tecnico commerciali; del modulo di dichiarazione di corrispondenza e conformità all’originale della documentazione comprovante le certificazioni presentate in sede di offerta di cui al criterio 5; del modulo di risposta al criterio di valutazione 1 -contributo al Comune; del modulo di dichiarazione sull’autenticità dei dati e dei documenti comprovanti l’esperienza tecnica e professionale presentati in sede di offerta di cui al criterio 2; del modulo di risposta al criterio 3 - dichiarazione impegno alla gestione diretta; - piano di monitoraggio; delle prescrizioni relative alla produzione; delle prescrizioni relative alla tutela della sicurezza della navigazione e dei naviganti, nonché alla salvaguardia della vita umana in mare; dello schema di concessione demaniale); nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto occorrer possa e nella parte in cui lesivi: della Determina Dirigenziale n. 556 del 13 maggio 2024, avente ad oggetto “Procedimento per l’assegnazione in concessione di n. 3 distinte aree demaniali marittime per l’esercizio dell’acquacoltura in mare e prolungamento funzionale delle concessioni in scadenza”, già impugnata con ricorso introduttivo; della Determina Dirigenziale n. 1169 del 4 ottobre 2024, avente ad oggetto Determinazione n. 556/2024- Aggiornamento e modifiche conseguenti”, già impugnata con i primi motivi aggiunti; dell’Avviso agli operatori economici alla presentazione di manifestazione di interesse e contestuale invito agli interessati alla presentazione di osservazioni ed opposizioni del 12 novembre 2024, già impugnato con motivi aggiunti).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti relativi alla procedura comparativa per l'affidamento in concessione di aree demaniali marittime destinate all'acquacoltura, inclusi l'avviso, gli aggiornamenti e la lettera di invito per il lotto n. 2
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determina dirigenziale n. 556 del 13 maggio 2024, la comunicazione del 24 maggio 2024, la determina n. 1169 del 4 ottobre 2024, l'avviso del 12 novembre 2024 e, con ulteriori motivi aggiunti, la lettera di invito relativa al lotto n. 2 e i relativi allegati. Ha contestato la scelta del Comune di indire una procedura comparativa per l'assegnazione delle concessioni di acquacoltura, sostenendo che la legge n. 145/2018 avrebbe prorogato la propria concessione sino al 31 dicembre 2033. Ha inoltre dedotto violazione della direttiva 123/2006/CE, eccesso di potere, contraddittorietà, travisamento, carenza di motivazione, disparità di trattamento e lesione del legittimo affidamento. Con i primi motivi aggiunti ha contestato la pubblicità e l'impostazione del procedimento, la violazione dell'art. 37 cod. nav., l'indeterminatezza della procedura, la carenza di motivazione e criteri di selezione ritenuti abnormi e sproporzionati, anche in relazione all'art. 45-bis cod. nav. Con i secondi motivi aggiunti ha censurato la lettera di invito, deducendo illegittimità derivata e vizi propri dei criteri di valutazione, ritenuti penalizzanti per il concessionario già titolare di un impianto, nonché la modifica delle aree concessorie senza i necessari procedimenti amministrativi. La ricorrente ha anche sostenuto che il Comune avesse modificato la programmazione del campo a mare imponendo lo spostamento dell'impianto e i relativi costi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso e i motivi aggiunti per difetto di interesse, compensando le spese. In primo luogo, ha rilevato che la determina comunale n. 1167/2021, non impugnata, aveva fissato al 31 dicembre 2023 la durata della concessione della ricorrente, dando atto del carattere definitivo di tale termine. La mancata impugnazione di tale atto presupposto impediva di conseguire, mediante l'annullamento degli atti successivi della procedura comparativa, l'utilità sostanziale consistente nella prosecuzione della concessione sino al 2033. La procedura comparativa costituiva infatti la conseguenza dell'impossibilità di applicare alle concessioni per acquacoltura la proroga prevista dalla legge n. 145/2018, secondo quanto già affermato dal TAR nella sentenza n. 367/2024. In secondo luogo, anche qualora un interesse fosse originariamente esistito, esso era comunque venuto meno perché la società era risultata assegnataria del lotto n. 2, conseguendo il bene della vita perseguito. La ricorrente non aveva impugnato il provvedimento di assegnazione e le censure contro gli atti anteriori erano state superate dall'esito favorevole della procedura. Inoltre, la concessione ottenuta aveva una durata sino al 2040, superiore a quella sino al 2033 richiesta dalla ricorrente, tenuto conto del prolungamento funzionale sino all'11 luglio 2026. Il TAR ha escluso anche un affidamento tutelabile al mantenimento dell'originaria perimetrazione, poiché le aree risultavano delimitate da precedenti atti e dal regolamento comunale, non impugnati, e la ricorrente non aveva contestato tempestivamente la perimetrazione secondo le modalità previste dal bando. I costi di spostamento dell'impianto erano stati considerati dall'Amministrazione nella determinazione della durata della nuova concessione. Infine, il Collegio ha aggiunto che, anche superati i profili di inammissibilità, il ricorso sarebbe stato infondato: la proroga legale della legge n. 145/2018 riguarda, secondo la sentenza n. 367/2024 e il richiamato orientamento del Consiglio di Stato, le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative previste dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 400/1993, non quelle destinate all'acquacoltura.
Norme richiamate
art. 1, commi 682 e 683, l. 30 dicembre 2018, n. 145
La proroga legale prevista dalla disposizione non si applica alle concessioni demaniali marittime destinate all'acquacoltura, ma alle concessioni riconducibili alle finalità turistico-ricreative previste dalla normativa richiamata.
art. 1, comma 1, d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla l. 4 dicembre 1993, n. 494
Individua le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative alle quali è riferita la proroga legislativa.
art. 49 TFUE
La disponibilità di una risorsa demaniale scarsa impone una procedura comparativa per l'assegnazione della concessione, non essendo possibile prorogare automaticamente il titolo in favore del concessionario uscente.
art. 72 d.lgs. 36/2023
È richiamato quale base della procedura comparativa per l'affidamento della concessione; le censure relative alla sua applicazione non possono comunque condurre all'annullamento utile degli atti per carenza di interesse.
art. 14 disp. prel. cod. civ.
Le disposizioni eccezionali sulla proroga delle concessioni demaniali sono soggette a interpretazione restrittiva.
art. 37 cod. nav.
È stato invocato dalla ricorrente in relazione ai criteri e alle modalità di assegnazione della concessione, ma le relative censure non sono state esaminate nel merito per difetto di interesse.
art. 45-bis cod. nav.
È stato invocato dalla ricorrente contro alcuni criteri dell'avviso, senza esame sostanziale per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La mancata impugnazione dell'atto presupposto che abbia definitivamente fissato la durata di una concessione impedisce al concessionario di ottenere, mediante l'impugnazione degli atti successivi di gara o di riassegnazione, il prolungamento del rapporto concessorio ormai scaduto.
- Quando il ricorrente consegue, nel corso del giudizio, il bene della vita perseguito mediante la procedura amministrativa, l'interesse all'annullamento degli atti anteriori viene meno, salvo che sia impugnato tempestivamente anche l'atto conclusivo lesivo e residui un'utilità concreta e attuale.
- L'aggiudicazione o assegnazione sopravvenuta deve essere impugnata con autonomo e tempestivo ricorso; gli atti anteriori della procedura non producono automaticamente la caducazione dell'atto conclusivo, che conserva autonoma lesività.
- La proroga legale delle concessioni demaniali marittime prevista dalla legge n. 145/2018, in quanto disciplina eccezionale, è soggetta a interpretazione restrittiva e non si estende alle concessioni destinate all'acquacoltura quando la norma ne circoscrive l'ambito alle concessioni turistico-ricreative.
- La disponibilità di una risorsa demaniale limitata, quale lo specchio acqueo destinabile all'acquacoltura, giustifica il ricorso a una procedura comparativa e impedisce il rinnovo automatico della concessione in favore del precedente titolare.
- Non sussiste un interesse tutelabile al mantenimento dell'originaria perimetrazione della concessione quando la delimitazione delle aree discende da atti pianificatori o regolamentari non impugnati e il concessionario ha partecipato alla procedura senza contestare tempestivamente la nuova perimetrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 265/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 266/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 267/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 268/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 269/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 270/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →