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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13089/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Arizova ha impugnato la sentenza d'appello che aveva dichiarato non doversi procedere per due capi di furto (divenuti perseguibili a querela di parte) e aveva confermato la condanna per evasione dagli arresti domiciliari a 8 mesi. Il ricorso deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto delle attenuanti generiche nonostante le difficili condizioni economiche e di salute della ricorrente; 2) mancata sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive, inclusa la pena pecuniaria, per le quali si sosteneva sussistessero i presupposti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato l'inammissibilità, ritenendo che dagli atti non emergano elementi positivi per le attenuanti generiche e rilevando i plurimi precedenti e l'assenza di segni di resipiscenza; ha inoltre considerato rilevante che l'evasione fosse posta in essere per commettere furti. Sul secondo motivo ha rilevato che la Corte territoriale aveva errato solo nel ritenere impossibile la richiesta di pena pecuniaria per mancanza di procura speciale (l'art. 58 L. 689/1981 non richiede procura speciale per la pena pecuniaria), ma ha confermato che, sul merito, i giudici di merito hanno valutato correttamente l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione delle pene sostitutive alla luce della condotta (elevato rischio di inadempimento delle prescrizioni). La motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta adeguata e insindacabile in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 62-bis cod. pen.

    Rinvio alle attenuanti generiche: i giudici hanno escluso l'applicazione per mancanza di elementi positivi negli atti e per la presenza di precedenti e assenza di resipiscenza della imputata.

  • art. 58 L. 689/1981

    le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale

    La Corte ha ricordato che la predetta condizione di procura speciale riguarda alcune pene sostitutive, ma non la pena pecuniaria; pertanto l'assenza di procura speciale non impedisce automaticamente la richiesta di pena pecuniaria.

  • art. 133 cod. pen.

    Il giudice è vincolato a valutare i criteri previsti dall'art. 133 nel decidere sulle pene sostitutive; la valutazione discrezionale adeguatamente motivata è insindacabile in sede di legittimità.

  • Disposizioni sull'esame del ricorso (art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e successive proroghe)

    Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti ai sensi della disciplina che consente la trattazione in camera di consiglio senza comparizione delle parti.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 978? / Sez. 3, n. 97a8 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01)

    Principio secondo cui, rispetto alle pene sostitutive delle pene detentive brevi (modificate dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150), il giudice è vincolato ai criteri di cui all'art. 133 e il suo giudizio discrezionale, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Per riconoscere le attenuanti generiche è necessario che dagli atti emergano elementi positivi valutabili: difficoltà economiche o di salute non sono automatici presupposti per le attenuanti, specie in presenza di precedenti e di segni di mancata resipiscenza.
  • L'art. 58 L. 689/1981 richiede procura speciale per alcune pene sostitutive (semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità) ma non per la pena pecuniaria; tuttavia la sussistenza dei requisiti sostanziali per la sostituzione della pena resta soggetta al giudizio motivato del giudice.
  • L'applicazione di pene sostitutive richiede la valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; anche se gli aspetti formali (es. procura del difensore) sono rispettati, il giudice può legittimamente rifiutare le misure sostitutive se la condotta del reo evidenzia il rischio di inadempimento o pericolosità.
  • Quando condotte di evasione siano poste in essere per commettere ulteriori reati, ciò costituisce elemento ostativo all'applicazione di benefici o attenuanti e giustifica valutazioni restrittive da parte del giudice.
  • Le decisioni discrezionali dei giudici di merito, adeguatamente motivate rispetto ai criteri normativi, sfuggono al sindacato della Corte di Cassazione; la cassazione è limitata ai vizi di legittimità e alla motivazione insufficiente o contraddittoria.

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