Sentenza n. 841/2026 - Latina, Sezione 2
PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA dell'illegittimità dell'inerzia serbata dal Comune di San Felice Circeo (LT) a fronte della domanda di rilascio dell'attestazione di cui all'art. 20, comma 8, del DPR n. 380/2001, a seguito di Richiesta di Permesso di costruire acquisita al Protocollo comunale il 12.07.2024 n. PROT. 19860, inoltrata tramite PEC in data 20.10.2025 da ECOENERGIA 2020 S.r.l. per il tramite dello Studio Avv. Anna Fusco E PER LA CONDANNA del Comune di San Felice Circeo a provvedere in ordine all'istanza di rilascio dell'attestazione di cui all'art. 20, comma 8, DPR 380/2001 entro un termine di giorni 15 (quindici), con richiesta di nomina di un commissario ad acta ex art. 117, comma 3, CPA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sull'istanza di rilascio dell'attestazione relativa al decorso dei termini del procedimento per il permesso di costruire
Esito
Favorevole al ricorrente (società richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia del Comune sull'istanza trasmessa via PEC il 20 ottobre 2025, volta a ottenere l'attestazione prevista dall'art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001 in relazione a una domanda di permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato destinato a servizi connessi a un punto di ricarica per veicoli elettrici. La ricorrente sosteneva che fosse maturato il silenzio-assenso sulla domanda edilizia e chiedeva la condanna del Comune a rilasciare l'attestazione entro quindici giorni, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Comune non si è costituito. Il giudice ha precisato che l'oggetto del giudizio non era l'accertamento della formazione del titolo edilizio per silentium, ma esclusivamente l'accertamento dell'obbligo del Comune di provvedere sull'istanza di rilascio dell'attestazione circa il decorso dei termini procedimentali.
La decisione
Il ricorso è stato accolto limitatamente alla domanda effettivamente proposta. Il TAR ha riconosciuto l'esistenza di un obbligo dell'amministrazione di provvedere sull'istanza diretta a ottenere l'attestazione prevista dall'art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001, senza pronunciarsi sulla concreta formazione del silenzio-assenso relativo al permesso di costruire. Il Comune è stato ordinato di provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Prefetto di Latina quale commissario ad acta, con facoltà di subdelega e spese a carico del Comune, quantificate in euro 750,00. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001
Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso [...] Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.
La disposizione fonda uno specifico obbligo dell'amministrazione di provvedere sull'istanza diretta al rilascio dell'attestazione sul decorso dei termini del procedimento. L'obbligo di provvedere sull'attestazione è distinto dall'accertamento giudiziale della formazione del silenzio-assenso sul permesso di costruire.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Consente la nomina preventiva del commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza dell'amministrazione all'ordine giudiziale di provvedere.
Massime di principio
- L'istanza diretta a ottenere dall'ufficio comunale l'attestazione prevista dall'art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001 integra una domanda sulla quale grava uno specifico obbligo dell'amministrazione di provvedere entro il termine previsto dalla disposizione.
- L'azione avverso il silenzio proposta per ottenere l'attestazione sul decorso dei termini del procedimento edilizio non comporta, se non espressamente richiesto, l'accertamento giudiziale della formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire; i due oggetti devono essere distinti.
- In presenza di inerzia sull'istanza di attestazione, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
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