Ordinanza n. 1072/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. III, n. 50 del 7 febbraio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sez. III, n. 50 del 7 febbraio 2026, di reiezione della domanda cautelare relativa a un’insegna pubblicitaria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha appellato l’ordinanza cautelare con cui il TAR Puglia aveva respinto la domanda di sospensione dell’atto amministrativo relativo a un’insegna pubblicitaria. Il testo non esplicita analiticamente i motivi d’appello, ma dalla motivazione del Consiglio di Stato emerge che la controversia riguardava la conformità dell’insegna sotto il profilo edilizio e commerciale e che la società deduceva l’esistenza di un pregiudizio cautelare derivante dall’atto impugnato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo insussistenti sia il periculum in mora sia il fumus boni iuris. Quanto al periculum, ha rilevato che la società era stata autorizzata all’installazione di plurime insegne pubblicitarie oltre a quella oggetto di causa, escludendo quindi un pregiudizio cautelare sufficientemente concreto. Quanto al fumus, ha considerato distinti i profili di conformità edilizia da quelli di conformità commerciale delle insegne pubblicitarie, senza ravvisare, allo stato cautelare, ragioni sufficienti per riformare l’ordinanza del TAR. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell’appellante, nella misura di euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la sussistenza del periculum in mora può essere esclusa quando il ricorrente disponga comunque di autorizzazioni per installare una pluralità di opere o impianti analoghi, oltre a quello specificamente contestato, sicché non emerga un pregiudizio concreto e attuale.
- Ai fini del fumus boni iuris relativo a insegne pubblicitarie, devono essere tenuti distinti i profili di conformità edilizia da quelli di conformità commerciale; la diversa natura dei due accertamenti impedisce di desumere automaticamente l’illegittimità dell’atto dall’esito favorevole di uno solo di essi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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