Sentenza n. 590/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento A) della nota prot n. 4716/U del 01.08.2025 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Principe di Piemonte” di Santa Maria Capua Vetere (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 22 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su 40 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 40 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia; D) per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del dirigente scolastico che attestava l'assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno a fronte di 40 ore di frequenza
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota con cui l'istituzione scolastica aveva assegnato al minore, affetto da handicap in condizione di estrema gravità, 22 ore settimanali di insegnamento di sostegno su 40 ore di frequenza. Ha chiesto l'annullamento della nota e degli atti connessi, l'accertamento del diritto al sostegno per l'intero orario di frequenza e la condanna dell'Amministrazione all'assegnazione di un insegnante specializzato per 40 ore settimanali. Nel corso del giudizio il TAR aveva ordinato la redazione del PEI. La difesa ha poi riferito che il medesimo sostegno era stato oggetto di un autonomo ricorso contro il PEI successivamente adottato, che confermava le 22 ore, e che tale ricorso era stato accolto con altra sentenza. In seguito l'Amministrazione aveva assegnato il servizio per l'intero orario settimanale, con rapporto 1:1.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché, dopo la notifica dell'ordinanza cautelare, l'Amministrazione scolastica ha adottato un PEI coerente con le esigenze del minore e ha assegnato l'insegnante di sostegno per l'intera durata della frequenza settimanale, realizzando il bene della vita richiesto. Il Collegio ha rilevato che il medesimo risultato era già stato riconosciuto nel distinto giudizio promosso contro il PEI, instaurato autonomamente anziché mediante motivi aggiunti nel presente processo. Le spese sono state compensate, per evitare duplicazioni rispetto al giudizio successivo avente a oggetto il medesimo bene della vita.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata, sentite le parti nella camera di consiglio.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Impone, ricorrendone i presupposti, l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Rileva per la tutela dei dati relativi alla salute e giustifica l'oscuramento disposto nella sentenza.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Indicato nel provvedimento quale base normativa, insieme alle disposizioni nazionali, per la protezione dei dati personali.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Indicato quale disciplina dei dati relativi alla salute e delle condizioni per il loro trattamento.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, successivamente alla proposizione del ricorso, l'Amministrazione realizza integralmente il bene della vita perseguito dal ricorrente, rendendo non più attuale l'interesse alla decisione di annullamento.
- In una controversia sull'assegnazione del sostegno scolastico, l'adozione di un PEI adeguato e l'assegnazione dell'insegnante per l'intero orario di frequenza, con rapporto 1:1 ove ritenuto necessario, soddisfano integralmente la pretesa azionata e giustificano la dichiarazione di cessata materia del contendere.
- Quando il medesimo bene della vita è stato perseguito mediante giudizi autonomi, la regolazione delle spese può tenere conto del rischio di duplicazione delle statuizioni e giustificare la compensazione delle spese tra le parti.
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