Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12773/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: dal tabulato DAP è emerso che il ricorrente ha espiato la pena ed è stato rimesso in libertà il 23/12/2021, per cui non sussiste più l'interesse a ottenere una pronuncia sul ricorso. In conseguenza di ciò il giudice non ha disposto ulteriori statuizioni in ordine alle spese e agli oneri in favore della cassa delle ammende. Decisione resa il 15/03/2022.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bari del 02/02/2021 che aveva respinto la domanda di differimento della pena per motivi di salute ovvero la concessione della detenzione domiciliare

Norme richiamate

  • Principio di attualità dell'interesse ad impugnare

    Il Tribunale ha applicato il principio secondo cui l'interesse ad impugnare deve persistere al momento della decisione: la sopravvenuta esecuzione della pena (rilascio) elimina l'interesse e rende il ricorso inammissibile.

  • Esecuzione della pena e effetti sulle impugnazioni (regole sulla cessazione dell'interesse)

    La Corte ha ritenuto che la cessazione dell'interesse per sopravvenuta remissione in libertà esclude la necessità di statuire ulteriormente su spese e oneri connessi al procedimento impugnatorio.

Massime di principio

  • Se, dopo la proposizione di un ricorso, sopravviene un fatto che rende inefficace la prestazione chiesta (es. esecuzione della pena), il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di interesse.
  • Il giudice verifica d'ufficio la sussistenza dell'interesse all'impugnazione anche acquisendo dati ufficiali (es. tabulati DAP); il difensore dovrebbe comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti di stato processuale.
  • La sopravvenuta cessazione dell'interesse di norma comporta che non si procede a ulteriori statuizioni su spese e contributi se non vi è ragione specifica per mantenerle.
  • Per evitare l'inammissibilità, il ricorrente può valutare misure alternative (es. chiedere pronuncia su questioni dichiarative non assorbite dall'avvenuto rilascio) o ritirare il ricorso una volta sopravvenuto l'evento.
  • In casi diversi (p. es. interesse a ottenere accertamenti o risarcimenti) la cessazione della misura principale non esclude automaticamente ogni interesse: va valutata la natura della prestazione domandata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.