Cassazione Penale, Sentenza n. 12773/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: dal tabulato DAP è emerso che il ricorrente ha espiato la pena ed è stato rimesso in libertà il 23/12/2021, per cui non sussiste più l'interesse a ottenere una pronuncia sul ricorso. In conseguenza di ciò il giudice non ha disposto ulteriori statuizioni in ordine alle spese e agli oneri in favore della cassa delle ammende. Decisione resa il 15/03/2022.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bari del 02/02/2021 che aveva respinto la domanda di differimento della pena per motivi di salute ovvero la concessione della detenzione domiciliare
Norme richiamate
Principio di attualità dell'interesse ad impugnare
Il Tribunale ha applicato il principio secondo cui l'interesse ad impugnare deve persistere al momento della decisione: la sopravvenuta esecuzione della pena (rilascio) elimina l'interesse e rende il ricorso inammissibile.
Esecuzione della pena e effetti sulle impugnazioni (regole sulla cessazione dell'interesse)
La Corte ha ritenuto che la cessazione dell'interesse per sopravvenuta remissione in libertà esclude la necessità di statuire ulteriormente su spese e oneri connessi al procedimento impugnatorio.
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione di un ricorso, sopravviene un fatto che rende inefficace la prestazione chiesta (es. esecuzione della pena), il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di interesse.
- Il giudice verifica d'ufficio la sussistenza dell'interesse all'impugnazione anche acquisendo dati ufficiali (es. tabulati DAP); il difensore dovrebbe comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti di stato processuale.
- La sopravvenuta cessazione dell'interesse di norma comporta che non si procede a ulteriori statuizioni su spese e contributi se non vi è ragione specifica per mantenerle.
- Per evitare l'inammissibilità, il ricorrente può valutare misure alternative (es. chiedere pronuncia su questioni dichiarative non assorbite dall'avvenuto rilascio) o ritirare il ricorso una volta sopravvenuto l'evento.
- In casi diversi (p. es. interesse a ottenere accertamenti o risarcimenti) la cessazione della misura principale non esclude automaticamente ogni interesse: va valutata la natura della prestazione domandata.
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