Sentenza n. 5076/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto di ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull’istanza diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 18 dicembre 2025. Tale attività amministrativa è stata ritenuta satisfattiva della pretesa azionata, limitata all’attivazione del procedimento mediante convocazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica aveva determinato il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, impegnata a fronteggiare un elevatissimo numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione; l’attivazione del procedimento richiesto durante il giudizio rende non più attuale la controversia sulla condotta omissiva.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata è integralmente soddisfatta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare una domanda amministrativa integra il pieno soddisfacimento della pretesa quando l’oggetto del ricorso è l’attivazione del relativo procedimento, anche se non è ancora intervenuto il provvedimento finale.
- Se, durante il giudizio promosso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., l’amministrazione adotta una condotta che soddisfa integralmente la specifica pretesa azionata, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La regolazione delle spese nel giudizio sul silenzio può tenere conto della durata del ritardo tra l’istanza e la proposizione del ricorso, nonché del comportamento collaborativo dell’amministrazione e del carico eccezionale di istanze analoghe; in tali casi le spese possono essere compensate, ferma la restituzione del contributo unificato al ricorrente.
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