Sentenza del 15/02/2019 n. 4576 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI - IRAP - Domanda di rimborso - Commercialista che opera presso strutture terze - Onere di provare l'assenza del presupposto impositivo - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2001-2003, sostenendo che i compensi percepiti come direttore generale dell'ASL di Terni e come componente di collegi sindacali di società commerciali non fossero soggetti all'imposta, per l'assenza di un'autonoma organizzazione. Deduceva di non avere dipendenti e di utilizzare soltanto beni strumentali minimi, destinati alla propria contabilità e all'aggiornamento professionale. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che l'attività di direttore generale costituisse lavoro autonomo assoggettabile a IRAP e che il giudice di merito avesse valutato insufficientemente l'esistenza dell'autonoma organizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia e dichiarato inammissibile il secondo. Ha stabilito che l'esercizio di cariche organiche presso enti o società terzi non determina automaticamente né l'esenzione né l'assoggettamento a IRAP: occorre verificare in concreto se il professionista disponga di una propria autonoma struttura organizzativa. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano correttamente accertato, sulla base della documentazione, l'assenza di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e di una struttura organizzativa autonoma. Il ricorso incidentale condizionato del contribuente è stato dichiarato assorbito. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.500 euro, oltre accessori, spese forfettarie ed esborsi.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3
Il presupposto dell'IRAP è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Per il professionista, l'IRAP è dovuta solo quando l'attività sia svolta mediante un'organizzazione autonoma, riferibile al contribuente e ulteriore rispetto al suo apporto personale.
D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, art. 1, comma 7
Per quanto non previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, e successive modificazioni, e dal presente decreto si applicano gli artt. 2222 c.c. e seguenti.
La norma è stata richiamata dall'Agenzia per sostenere la natura autonoma del rapporto del direttore generale dell'ASL; tuttavia, tale qualificazione non comporta automaticamente l'applicazione dell'IRAP.
Codice civile, art. 2222
Disciplina il contratto d'opera o di lavoro autonomo.
La riconduzione dell'attività al lavoro autonomo è distinta dall'accertamento dell'autonoma organizzazione, che resta il presupposto specifico dell'IRAP.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 47, comma 1, lett. c-bis), e 49, comma 1
Gli artt. richiamati riguardano, rispettivamente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
La qualificazione fiscale dei compensi non determina da sola l'assoggettamento a IRAP; è comunque necessario verificare l'esistenza concreta dell'autonoma organizzazione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Prevede, rispettivamente, il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per vizi della motivazione nei limiti applicabili ratione temporis.
La Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alla violazione di legge e inammissibile quello sulla motivazione, poiché generico e non adeguatamente riferito agli elementi fattuali valutati dalla CTR.
Cass., Sezioni Unite, 10 maggio 2016, n. 9451
L'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente è responsabile dell'organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale oltre la soglia di un collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive.
La sentenza utilizza questi criteri per valutare concretamente l'assoggettamento a IRAP dei professionisti.
Massime di principio
- Il professionista che svolge incarichi di amministratore, direttore generale, sindaco o revisore presso enti o società terzi non è automaticamente escluso dall'IRAP: deve dimostrare, in caso di richiesta di rimborso, l'assenza di un'autonoma organizzazione riferibile a lui.
- La presenza della struttura organizzativa dell'ente o della società presso cui il professionista opera non equivale, da sola, a un'organizzazione autonoma del professionista. Occorre verificare quali mezzi, dipendenti, collaboratori, immobili e servizi siano effettivamente propri e utilizzati per l'attività.
- L'impiego di beni strumentali limitati al minimo indispensabile e l'assenza di dipendenti o collaboratori non occasionali sono elementi favorevoli all'esclusione dell'IRAP, ma devono essere provati e valutati complessivamente.
- Se il professionista esercita anche una distinta attività professionale organizzata, i compensi relativi alle diverse attività devono essere separati e tale separazione deve essere dimostrata documentalmente.
- Nei giudizi di legittimità non è sufficiente contestare genericamente il numero o il valore dei beni strumentali: occorre indicare con precisione quali fatti decisivi siano stati trascurati e perché la motivazione del giudice di merito sia illogica o insufficiente.
- La natura autonoma o parasubordinata del rapporto e la qualificazione fiscale dei compensi non sono decisive, da sole, per l'IRAP; il criterio centrale resta l'esistenza concreta di una struttura organizzativa autonoma.
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