Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 30/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’annullamento: a) del provvedimento del Comune di Foiano di Val Fortore - Area Tecnico-manutentiva prot. n. 6246/2022 del 30 giugno 2022, avente a oggetto “Autorizzazione Unica della Regione Campania di cui al D.D n. 344 del 20/05/2014 e successive varianti non sostanziali rilasciate dalla Regione Campania con D.D. n. 247 del 05/12/2016 e D.D. n. 44 dell’08/03/2021, quest’ultimo rettificato dalla Regione Campania con D.D. n. 53 del 13/04/2021 per la costruzione, messa in esercizio e manutenzione dell’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 13,2 MW da realizzare nel comune di Castelvetere in Val Fortore (BN) ed opere connesse che interessano i comuni di Baselice, Molinara e Foiano di Val Fortore - Concessione occupazione permanente del sottosuolo delle strade comunali”; b) del Regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 30 aprile 2021 e modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 2 aprile 2022;

Giustizia amministrativa202204336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale che ha concesso l’occupazione permanente del sottosuolo per la posa di cavi elettrici, determinando il canone in euro 11.670 annui, nonché il regolamento comunale sul canone unico patrimoniale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva ottenuto la concessione per occupare per 1.556 metri il sottosuolo delle strade comunali con cavi destinati a collegare un impianto eolico alla Rete di Trasmissione Nazionale. Dopo una prima determinazione del canone, calcolata applicando la tariffa ordinaria di 30 euro al metro, ridotta a un quarto dal regolamento comunale, la società aveva chiesto l’applicazione del regime forfetario minimo di 800 euro annui previsto dall’art. 1, comma 831, della legge n. 160 del 2019. Il Comune aveva revocato la precedente concessione per acquisire un interpello dell’Agenzia delle Entrate e aveva poi rilasciato una nuova concessione, confermando il canone ordinario di 11.670 euro annui. La società ha impugnato il nuovo provvedimento e il regolamento comunale deducendo eccesso di potere, illogicità e irragionevolezza della motivazione, grave difetto di istruttoria, erronea applicazione del regolamento, erroneità dei presupposti, mancata applicazione dell’art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146 del 2021, nonché mancata considerazione della risoluzione del MEF n. 3/DF del 2022. Secondo la ricorrente, l’attività di produzione di energia elettrica da fonte eolica, essendo strumentale e complementare alla filiera del servizio elettrico nazionale, avrebbe dovuto beneficiare della tariffa forfetaria minima di 800 euro. Il Comune ha sostenuto invece che l’agevolazione riguarda soltanto l’erogazione di servizi pubblici o le attività strumentali direttamente funzionali a tale erogazione, non la produzione privata di energia destinata alla successiva immissione nella rete.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ricostruito il quadro normativo costituito dall’art. 63, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 446 del 1997, dall’art. 1, commi 826 e 831, della legge n. 160 del 2019 e dall’art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), del d.l. n. 146 del 2021, rilevando che il regime agevolativo della tariffa forfetaria minima presuppone lo svolgimento di un’attività di erogazione di pubblici servizi o di un’attività strumentale a tali servizi, direttamente rivolta all’utilità degli utenti. La produzione e il trasporto dell’energia da fonti rinnovabili, svolti da una società privata e destinati alla successiva immissione nella rete, non costituiscono invece erogazione di un servizio pubblico né attività strumentale rientrante nell’agevolazione. La connessione alla rete nazionale non modifica la natura dell’attività, poiché la successiva distribuzione e il servizio agli utenti sono svolti da soggetti distinti. La norma agevolativa, in quanto speciale e derogatoria rispetto ai criteri ordinari di determinazione del canone, è soggetta a interpretazione restrittiva e non può essere applicata analogicamente o estensivamente. La norma di interpretazione autentica del 2021, menzionando la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale, non include la produzione di energia. La risoluzione del MEF è stata ritenuta priva di portata normativa. Ne consegue la legittimità del canone calcolato secondo la tariffa ordinaria comunale, ridotta a un quarto per l’occupazione del sottosuolo. Le spese di lite sono state compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 446/1997

    per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, [la previsione di] un canone determinato forfetariamente

    La disciplina agevolativa, poi sostanzialmente riprodotta nella normativa sul canone unico patrimoniale, riguarda l’erogazione di pubblici servizi e le attività strumentali direttamente funzionali a tali servizi, non la mera produzione privata di energia.

  • art. 1, comma 826, legge n. 160/2019

    La tariffa standard annua ... nel caso in cui l’occupazione ... si protragga per l’intero anno solare

    La disposizione individua la tariffa standard ordinaria, applicabile alle occupazioni non ricomprese nel regime forfetario speciale del comma 831.

  • art. 1, comma 831, legge n. 160/2019

    Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità ... In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800

    La tariffa forfetaria e il limite minimo di 800 euro presuppongono un’attività di erogazione di servizi pubblici o un’attività strumentale direttamente funzionale a tale erogazione e rivolta all’utilità degli utenti.

  • art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), d.l. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021

    per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale

    La norma interpretativa estende il regime alle attività strumentali direttamente funzionali all’erogazione, esemplificando la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale, ma non ricomprende la mera produzione di energia.

  • art. 47, comma 4, Regolamento comunale sul canone unico patrimoniale

    Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard annua ... è ridotta a un quarto

    La disposizione comunale consente di ridurre a un quarto la tariffa standard ordinaria per l’occupazione del sottosuolo, applicabile alla fattispecie esclusa dal regime forfetario del comma 831.

  • art. 14 Preleggi

    Le norme agevolative e derogatorie sono soggette a interpretazione restrittiva e non possono essere applicate analogicamente o mediante interpretazione estensiva oltre il loro tenore letterale.

Massime di principio

  • Il regime forfetario previsto per le occupazioni permanenti con cavi, condutture o impianti funzionali alla fornitura di servizi di pubblica utilità presuppone che l’attività svolta dall’occupante consista nell’erogazione del servizio agli utenti oppure sia direttamente strumentale a tale erogazione.
  • La mera produzione privata di energia elettrica da fonti rinnovabili, anche quando l’energia sia immessa nella rete nazionale, non beneficia della tariffa forfetaria minima prevista per le occupazioni funzionali ai servizi pubblici, poiché costituisce attività produttiva distinta dalla successiva distribuzione ed erogazione agli utenti.
  • La connessione dell’impianto di produzione alla rete nazionale non trasforma l’attività di produzione e trasporto dell’energia in erogazione di un pubblico servizio né in attività strumentale agevolata, quando il servizio agli utenti è svolto da un soggetto diverso.
  • Le disposizioni che introducono tariffe agevolate o forfetarie, in quanto speciali e derogatorie rispetto ai criteri ordinari di determinazione del canone, sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate analogicamente o estensivamente.
  • La norma interpretativa che ricomprende tra le attività agevolate la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale non include la produzione di energia, salvo un’espressa previsione normativa.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliOccupazione di suolo pubblico
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.