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Sentenza

Sentenza n. 158/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire i sei scatti stipendiali normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, col conseguente obbligo in capo all'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei benefici economici di cui alla disposizione citata e consequenziale condanna dell'Istituto resistente a versare quanto dovuto al ricorrente, con maggiorazione degli interessi fino all'effettivo soddisfo.

Giustizia amministrativa202500313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego o mancata rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto a percepire i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita, con condanna dell'INPS al pagamento delle somme dovute e degli interessi. La controversia riguardava, in particolare, la spettanza del beneficio anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, l'incidenza dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, l'effetto dell'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231/1990 e il rilievo del termine previsto dall'art. 6-bis per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, definendo la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 c.p.a., sulla base della giurisprudenza consolidata del medesimo Tribunale e del Consiglio di Stato. Ha accertato il diritto del ricorrente ai benefici economici dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e l'obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo tali benefici nella base di calcolo. Il giudice ha chiarito che l'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 riguarda esclusivamente la base pensionabile e non il calcolo dell'indennità di buonuscita; che l'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231/1990 non ha fatto rivivere la precedente limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso; e che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis non ha natura decadenziale, essendo funzionale soltanto alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato dopo il passaggio in giudicato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità

    La disposizione riconosce i sei scatti stipendiali e il termine per la domanda è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo, senza determinare decadenza dal beneficio.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503

    La norma concerne la sola base pensionabile e non disciplina il calcolo dell'indennità di buonuscita.

  • art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010

    L'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987 e, pertanto, non reintroduce la limitazione del beneficio alle sole cessazioni per età, inabilità permanente o decesso.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la controversia può essere decisa sulla base di giurisprudenza consolidata.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Impone alla parte soccombente il rimborso del contributo unificato, nella misura versata, al passaggio in giudicato della sentenza.

Massime di principio

  • I sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 spettano agli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda.
  • L'art. 4 d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non esclude né disciplina la computabilità dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
  • L'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente disposizione limitativa del beneficio; pertanto, non è vigente una limitazione ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
  • Il termine previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale rispetto al beneficio dei sei scatti, ma incide esclusivamente sulla decorrenza del collocamento a riposo.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi

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