Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5018/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, n. 148/2024 resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202406729

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TRGA di Bolzano che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere esterne realizzate su un immobile residenziale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha appellato la sentenza che aveva respinto l'impugnazione dell'ordinanza sindacale del 21 novembre 2023, con cui era stata disposta la demolizione e il ripristino dello stato originario in relazione a una terrazza inverdita aggettante realizzata oltre la linea massima di edificabilità, alla modificazione del terreno esterno e alla cementificazione del giardino, nonché per la difformità delle rappresentazioni progettuali rispetto allo stato effettivo e per la collocazione della terrazza anche sul terreno confinante. In primo grado e in appello sono stati dedotti, tra l'altro, violazione delle garanzie partecipative, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto, violazione delle norme del piano di attuazione e degli artt. 84, 86 e seguenti della legge provinciale n. 9/2018, dell'allegato E, art. 72, comma 2, della medesima legge, nonché sviamento. I sette motivi d'appello hanno censurato la sentenza per error in iudicando, motivazione errata, illogica o contraddittoria e violazione o errata applicazione della legge provinciale n. 17/1993 e della legge provinciale n. 9/2018. Nel corso del giudizio l'appellante ha chiesto un rinvio, rappresentando la pendenza di un procedimento di regolarizzazione delle opere ai sensi dell'art. 89 della legge provinciale n. 9/2018; in subordine ha dichiarato di rinunciare all'appello.

La decisione

Il Collegio ha respinto l'istanza di ulteriore rinvio, non ravvisando una circostanza eccezionale idonea a giustificarlo ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Ha quindi preso atto della rinuncia all'appello, espressa nella memoria e ribadita all'udienza, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito i motivi relativi alla legittimità dell'ordinanza di demolizione e della sentenza appellata. In ragione della complessa evoluzione della vicenda, ha compensato integralmente le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il rinvio dell'udienza può essere disposto solo in presenza di una circostanza eccezionale; nel caso concreto il Collegio ha ritenuto insussistente tale presupposto.

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia all'appello, espressa e ribadita in udienza, determina l'estinzione del giudizio.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La rinuncia è stata ricondotta tra le cause di estinzione del giudizio e ha comportato la definizione del processo senza decisione di merito.

  • art. 89 legge provinciale n. 9/2018

    La disposizione è stata invocata nell'ambito del procedimento amministrativo di regolarizzazione delle opere, ma il giudizio è stato estinto per rinuncia senza che il Consiglio di Stato ne valutasse l'applicabilità.

Massime di principio

  • La rinuncia all'appello, quando è espressa e ribadita in udienza, comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 84 c.p.a., senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione nel merito.
  • La richiesta di rinvio dell'udienza non può essere accolta in assenza di una circostanza eccezionale, anche quando sia collegata alla pendenza di un procedimento amministrativo di regolarizzazione delle opere oggetto della controversia.
  • L'estinzione per rinuncia non implica una decisione sulla legittimità dell'atto amministrativo impugnato né sulla fondatezza delle censure proposte in appello.
  • La complessa evoluzione della vicenda può integrare un giustificato motivo per compensare le spese di lite, anche quando il giudizio si estingua per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.