Ordinanza n. 1745/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - Della comunicazione di rigetto Istanza e conclusione procedimento n. 5704 del 12/01/2026 trasmessa a mezzo mail dal M.I.M. con nota m_pi.AOODGOSV.REGISTRO REGISTRO UFFICIALE.U.0005704 del 12/01/2026, recante rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo di “Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar” conseguito in Albania, ai fini della specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola secondaria di II grado, con la quale il M.I.M. comunica all'odierna ricorrente che "l'attestato formativo dell'istante Vito Albo LO MEDICO, nato il 27/02/1986 a Palermo, ITALIA, denominato “Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar”, rilasciato da Wisdom Kolegji Universitar, conseguito in Albania, non è titolo valido, in Italia, per l'abilitazione all'esercizio della professione di docente specializzato per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e, pertanto, l'istanza prot. n. 13513 del 26/04/2023 è rigettata"; nonché per l'annullamento - di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, e conseguenti ivi compresi il preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990 e le determinazioni istruttorie comunque adottate, per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento del proprio titolo di Specializzazione sul Sostegno conseguito in Albania per l'insegnamento della disciplina del Sostegno, nella scuola Secondaria di II Grado, in via principale per effetto dell'annullamento degli atti impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento, ai fini della specializzazione per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, di un titolo denominato “Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar” conseguito in Albania
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale con cui è stata rigettata l’istanza di riconoscimento del titolo estero di specializzazione sul sostegno, chiedendo anche la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto e il riconoscimento del diritto al riconoscimento del titolo. Sono stati impugnati, altresì, gli atti presupposti e connessi, tra cui il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 e le determinazioni istruttorie. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente articolati ulteriori motivi di illegittimità; la questione cautelare si concentra sulla sufficienza della motivazione del diniego e sulla qualità della qualifica estera sottoposta a riconoscimento.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. All’esame sommario proprio della fase cautelare, ha ritenuto che la motivazione del diniego apparisse sufficientemente argomentata in ragione della carente qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento. Non è stata quindi ravvisata, allo stato, una ragione per sospendere l’efficacia del provvedimento ministeriale. La regolazione delle spese della fase cautelare è stata rinviata alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è indicato tra gli atti presupposti e connessi impugnati, senza che l’ordinanza ne svolga una specifica valutazione.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le modalità della tutela cautelare nel processo amministrativo.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può ritenere sufficiente la motivazione di un diniego di riconoscimento di un titolo estero quando essa individui, anche in termini sintetici, la carente qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento.
- La valutazione cautelare sulla legittimità del diniego è compiuta con esame sommario e non anticipa necessariamente la decisione di merito; quando non emerga un apprezzabile fumus di illegittimità, la domanda di sospensione deve essere respinta.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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