Ordinanza n. 1605/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il pregiudizio dedotto fosse meramente patrimoniale e quindi ristorabile all'esito della trattazione nel merito dell'appello; inoltre, ha rilevato l'assenza di un'adeguata motivazione dell'istanza cautelare, peraltro formulata in modo non chiaro. Non sono state liquidate spese per la fase cautelare, poiché il Comune non si è costituito in giudizio.
Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio - Latina che aveva respinto il ricorso contro la sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro per mancata ottemperanza a un ordine di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
In primo grado gli appellanti avevano impugnato il provvedimento comunale con cui era stata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, pari a 20.000 euro, per la mancata ottemperanza a un ordine di demolizione impartito con precedente ordinanza comunale, ritualmente notificata e non impugnata. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello è stata proposta domanda cautelare incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, ma l'istanza è stata ritenuta non chiaramente formulata e non adeguatamente motivata.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare in appello; nel caso concreto la domanda di sospensione della sentenza è stata respinta.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Prevede la sanzione amministrativa pecuniaria applicata dal Comune per la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione; la sanzione era stata quantificata in 20.000 euro.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, il pregiudizio meramente patrimoniale, ove ristorabile mediante successiva tutela nel merito, non giustifica di per sé la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
- La domanda cautelare deve essere formulata in modo chiaro e adeguatamente motivato; l'assenza di una motivazione specifica e la non chiara formulazione dell'istanza ne giustificano il rigetto.
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