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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11606/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava per cassazione l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP di Velletri nei suoi confronti per il reato di omesso versamento di contributi e tributi (art. 110 c.p. e art. 10-quater, comma 2, dlgs n. 74/2000) mediante l'utilizzo in compensazione di crediti IVA inesistenti. Il motivo unico di impugnazione era l'eccezione di incompetenza territoriale: il ricorrente sosteneva che il reato si fosse perfezionato a Lanciano, luogo dal quale sarebbero stati inviati i modelli F24, e quindi che la competente fosse l'Autorità giudiziaria di Lanciano anziché quella di Velletri/Roma. Il Tribunale del riesame aveva invece ritenuto la competente Velletri per la connessione teleologica dei fatti ascritti al ricorrente con reati più gravi contestati a terzi (creazione di crediti IVA fittizi), con conseguente attrazione della competenza ai sensi delle norme sulla connessione dei procedimenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza del motivo. Ha confermato che la decisione del Tribunale del riesame era corretta nel ritenere la competenza di Velletri fondandosi sulla connessione finalistica tra il reato contestato al ricorrente e quello più grave attribuito ai "creatori" dei crediti IVA inesistenti. La Corte ha richiamato i principi di legge che consentono al giudice del reato più grave di attrarre la competenza anche per reati più "strumentali" e ha osservato che non è necessario che gli autori del reato fine e del reato mezzo coincidano. Per effetto di ciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato quale norma che disciplina la partecipazione a reato (concorso di persone). Nel contesto è la norma penale che accompagna la contestazione dell'omesso versamento a più soggetti.

  • art. 10-quater, comma 2, dlgs n. 74/2000

    Norma del decreto tributario relativa all'uso di crediti IVA inesistenti in compensazione; è la disposizione assunta a capo di imputazione nei confronti del ricorrente.

  • art. 3 dlgs n. 74/2000

    Norma contestata a terzi (i "creatori" dei crediti fittizi), ritenuta più grave e quindi rilevante ai fini della connessione e dell'attrazione della competenza.

  • art. 8 cod. proc. pen.

    Rispetto alle regole ordinarie per la determinazione della competenza per territorio; la Corte richiama che dette regole vanno interpretate insieme ai principi speciali sulla connessione.

  • art. 16 cod. proc. pen.

    Prevede che, nei procedimenti connessi, il giudice competente per il reato più grave attragga la competenza anche per i reati meno gravi; norma centrale per giustificare lo spostamento di competenza.

  • art. 12 cod. proc. pen., lett. c)

    Indica tra le ipotesi di connessione quella in cui "dei reati per cui si procede, gli uni sono stati commessi per eseguire ovvero per occultare gli altri"; la Corte lo utilizza per qualificare la connessione finalistica fra i reati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna per cassazione alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati; applicata dalla Corte per sanzionare il ricorrente.

Massime di principio

  • La competenza territoriale può essere attratta dal giudice competente per il reato più grave quando esiste una connessione tra procedimenti, anche se gli autori del reato "mezzo" e del reato "fine" non coincidono.
  • Per la configurazione della connessione finalistica non è necessario dimostrare che l'imputato del reato strumentale avesse formalmente la stessa finalità indicata per i "creatori" del reato fine; è sufficiente che la condotta abbia avuto oggettiva direzione al compimento o all'occultamento dell'altro reato.
  • La mera indicazione del luogo da cui sono stati inviati atti o pagamenti (es. invio telematico di F24) non è automaticamente determinante per la competenza territoriale quando i fatti appaiono connessi ad altri reati più gravi giudicati altrove.
  • Nel riesame dei provvedimenti cautelari il giudice valuta anche la sussistenza dei presupposti di fumus delicti e pericolo nel ritardo; l'irrilevanza o meno dell'eccezione di incompetenza viene decisa alla luce del principio della connessione e del necessario simultaneus processus.
  • Chi propone ricorso di cassazione deve fondare la censura su profili di diritto robusti: ricorsi palesemente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e somme alla Cassa delle ammende.

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