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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45575/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Entrambi gli imputati hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva condannati per reati tributari e connessi: Errante contestava la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale (capo B) e per emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo M) e il diniego delle circostanze attenuanti; Tanozzi impugnava condanne per emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (capo X), dichiarazione fiscale fraudolenta (capo Y) e ricettazione (capo Z13), deducendo in vari motivi l'errore di diritto sulla qualificazione della falsità (materiale vs ideologica), l'inutilizzabilità di atti e dichiarazioni acquisiti in sede fiscale per violazione dell'art.220 disp. att. c.p.p. e vizi di motivazione sulla prova del dolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. In particolare, ha ritenuto generiche e/o manifestamente infondate le censure di Errante, confermando la valutazione della Corte d'appello circa la consapevolezza e il ruolo dell'imputato nelle attività illecite e il diniego delle attenuanti generiche. Anche i motivi di Tanozzi sono stati ritenuti inammissibili: la Corte ha affermato che il reato di emissione e utilizzazione di fatture false può sussistere anche quando sia il medesimo soggetto a creare e utilizzare la documentazione mendace; la violazione dell'art.220 disp. att. c.p.p. non comporta automaticamente inutilizzabilità della prova e le dichiarazioni/memorie dell'imputato sono in determinate condizioni utilizzabili. A seguito della declaratoria d'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della cassa delle ammende ex art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8

    La norma sull'emissione di fatture per operazioni inesistenti può trovare applicazione anche quando la documentazione falsa è autoprodotta dall'utilizzatore che la fa apparire come proveniente da terzi; la Corte ha ritenuto non decisiva la distinzione tra falsità materiale e ideologica quando entrambi i profili risultino provati.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2

    Il delitto di dichiarazione fiscale fraudolenta mediante uso di fatture inesistenti è configurabile anche quando le fatture siano state create o utilizzate dall'imputato stesso; l'utilizzo in dichiarazione costituisce autonoma fattispecie rispetto all'emissione.

  • art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    La violazione delle disposizioni sulle attività di accertamento fiscale non determina automaticamente l'inutilizzabilità degli atti acquisiti: l'inutilizzabilità o nullità devono essere previste dalle norme richiamate o deve essere specificato quali atti siano viziati e il loro impatto sul giudizio; eccezioni generiche sono inammissibili.

  • art. 63 e art. 64 cod. proc. pen.

    Le garanzie sul contraddittorio e la presenza del difensore sono rilevanti, ma le dichiarazioni spontanee e le memorie dell'imputato possono essere utilizzabili anche se rese senza difensore, purché emerga chiaramente la spontaneità e l'assenza di coercizione.

  • art. 192 cod. proc. pen., comma 1

    Le ammissioni o dichiarazioni contenute in documenti provenienti dall'imputato sono utilizzabili nei suoi confronti come prove, e non sono colpite dal divieto previsto per le dichiarazioni rese in assenza di garanzie formali.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi di merito: la semplice assenza di elementi negativi non è sufficiente e comportamenti non collaborativi verso il curatore del fallimento possono legittimamente giustificare il diniego delle attenuanti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e disporre il versamento di una somma alla cassa delle ammende.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 9

    La deroga al concorso di persone prevista dalla norma non opera quando sia il medesimo soggetto a porre in essere sia l'emissione che l'utilizzazione delle fatture false: in tal caso possono sussistere due distinte fattispecie penalmente rilevanti.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma censita nelle doglianze del ricorrente circa motivazione e utilizzabilità di atti; la Corte ha rilevato che l'eccezione richiede indicazione puntuale degli atti viziati e del loro riflesso sulla decisione, pena l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Ricorsi generici, assertivi o che non indicano con precisione gli atti viziati sono frequentemente dichiarati inammissibili.
  • La distinzione tecnica tra falsità materiale e ideologica non è sempre decisiva: se emergono elementi che dimostrano sia la simulazione del rapporto commerciale sia la contraffazione del documento, la norma penale può trovare applicazione anche quando l'imputato è autore sia dell'emissione sia dell'utilizzo.
  • La violazione di norme procedurali in sede di accertamento fiscale (art.220 disp. att. c.p.p.) non comporta automaticamente inutilizzabilità delle prove; chi deduce l'inutilizzabilità deve specificare quali atti sono viziati e come hanno inciso sulla decisione.
  • Le dichiarazioni e memorie provenienti dall'imputato possono essere utilizzate nei suoi confronti, purché sia chiaro che siano state rese spontaneamente e senza coercizione.
  • La mancata collaborazione con il curatore fallimentare può essere valutata negativamente e giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che richiedono elementi positivi per essere concesse.
  • Quando un soggetto è sia emittente sia utilizzatore di documenti falsi, possono sussistere autonomamente il reato di emissione di fatture false e quello di utilizzazione/dichiarazione fraudolenta.

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