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Sentenza

Sentenza del 26/09/2017 n. 5507 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Avviso di accertamento - Tributi - Ici

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità degli avvisi ICI per la mancata allegazione delle delibere comunali richiamate e sosteneva l’erronea tassazione di un’area pertinenziale al fabbricato. Secondo la tesi accolta, l’area non doveva essere assoggettata a ICI, indipendentemente dal suo eventuale regime edificabile, poiché era durevolmente asservita all’immobile principale ai sensi dell’art. 817 c.c. L’asservimento, tuttavia, deve risultare da elementi concreti e rigorosi e non può consistere in un collegamento liberamente revocabile.

La decisione

La mancata allegazione delle delibere non determina, di per sé, l’illegittimità degli avvisi, perché tali atti sono comunque conoscibili dal contribuente. È invece esclusa la tassabilità dell’area qualora sia effettivamente e stabilmente destinata al servizio del fabbricato principale e ricorrano i presupposti della pertinenza previsti dall’art. 817 c.c.; in tal caso è irrilevante che l’area sia astrattamente edificabile. La decisione risulta quindi favorevole al contribuente limitatamente alla qualificazione pertinenziale dell’area, mentre è sfavorevole sulla censura relativa alla mancata allegazione delle delibere.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b)

    La nozione di area fabbricabile e il relativo trattamento ai fini ICI devono essere coordinati con l’esclusione delle aree che, in concreto, costituiscono pertinenze durevoli di fabbricati.

  • Art. 817 del codice civile

    La pertinenza richiede una destinazione effettiva, durevole e funzionale di una cosa al servizio o all’ornamento di un’altra. Non è sufficiente un collegamento occasionale o liberamente rimuovibile dal proprietario.

Massime di principio

  • La mancata allegazione di atti normativi o deliberativi richiamati nell’avviso non comporta automaticamente l’illegittimità dell’accertamento se tali atti sono conoscibili dal contribuente e non incidono concretamente sul suo diritto di difesa.
  • Un’area astrattamente edificabile può non essere tassabile come autonoma area fabbricabile quando sia provato un asservimento effettivo, stabile e funzionale a un fabbricato principale.
  • La qualificazione come pertinenza non dipende soltanto dalla volontà dichiarata del proprietario, ma richiede una verifica concreta della destinazione durevole dell’area e dell’impossibilità di considerarla un bene autonomamente utilizzabile o liberamente separabile.
  • In caso di contestazione, il contribuente deve fornire elementi rigorosi sull’asservimento, come caratteristiche fisiche dei luoghi, destinazione funzionale, vincoli urbanistici, opere esistenti e stabile utilizzazione a servizio del fabbricato.
  • Il mero collegamento materiale o catastale tra area e fabbricato non è sufficiente se l’area può essere sottratta al servizio dell’immobile principale senza modificare la funzione complessiva del bene.

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