Sentenza n. 724/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento di non ammissione dell'alunno -OMISSIS- al secondo anno del liceo classico, emesso dal Liceo Classico e Linguistico Statale -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, pubblicato in pari data online sul sito della scuola; nonchè di tutti gli atti comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non ammissione dell'alunno al secondo anno del liceo classico, per il secondo anno consecutivo
Esito
Favorevole al resistente (istituzione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento scolastico di non ammissione dell'alunno al secondo anno del liceo classico, chiedendone l'annullamento insieme agli atti connessi. La domanda cautelare è stata respinta con precedente ordinanza. Dopo la pubblicazione dell'ordinanza cautelare, i ricorrenti non hanno depositato memorie, istanze o altri atti per oltre tre anni e non hanno chiarito se l'alunno avesse proseguito o abbandonato il percorso di studi. All'udienza, il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile sopravvenuta carenza di interesse e ha sottoposto la questione al contraddittorio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che l'interesse a ricorrere deve sussistere sia al momento della proposizione della domanda sia al momento della decisione e che la prova della sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., anche dal comportamento processuale della parte. Nel caso concreto, l'assenza di qualsiasi iniziativa dei ricorrenti per oltre tre anni, dopo il rigetto della domanda cautelare, è stata considerata manifestazione inequivoca dell'attuale disinteresse alla decisione di merito, anche in ragione della peculiarità della non ammissione per il secondo anno consecutivo e della mancata precisazione sulla prosecuzione del percorso scolastico. Il Collegio ha disposto nulla sulle spese, poiché le amministrazioni resistenti non si sono costituite in giudizio.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il rilievo officioso della possibile sopravvenuta improcedibilità deve essere sottoposto al contraddittorio prima della decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La prova della sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta anche dal comportamento processuale della parte ricorrente.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Disciplina le modalità dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- L'interesse a ricorrere deve sussistere al momento della proposizione dell'azione e permanere fino alla decisione; la sua sopravvenuta carenza comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta dal comportamento processuale del ricorrente, anche in assenza di una dichiarazione espressa, quando l'inerzia protratta e le circostanze concrete manifestino in modo inequivoco il disinteresse alla decisione di merito.
- Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile sopravvenuta improcedibilità per carenza di interesse, deve previamente sottoporre la questione al contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
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