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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22578/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni 2006 e 2007 emessi nei confronti di un contribuente cui era stata attribuita una partecipazione del 30% in una S.r.l. a ristretta base sociale. L'Ufficio ha ritenuto imputabili al socio utili extracontabili presuntivamente distribuiti, in conseguenza di un accertamento definitivo nei confronti della società. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso solo per il 2006; in appello la CTR aveva respinto sia l'appello dell'Ufficio sia quello incidentale del contribuente. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973, sostenendo la legittimità del raddoppio dei termini; 2) contraddittorietà della motivazione della CTR. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale con sei motivi, contestando: la mancanza di concordanza delle presunzioni; l'erronea nozione di famiglia rilevante ai fini del rapporto partecipativo; l'erronea applicazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 a un socio di minoranza non amministratore di S.r.l.; l'erroneo riparto dell'onere della prova in tema di mancata percezione dei dividendi; il difetto di motivazione degli avvisi per rinvio ad atti non notificati; la legittimità dell'accertamento induttivo e la qualificazione della partecipazione come fittizia solo sulla base della consapevolezza del contribuente. Nel corso del giudizio il contribuente ha inoltre aderito alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018 limitatamente all'anno 2006, depositando la relativa documentazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione parziale del giudizio quanto al ricorso principale dell'Agenzia limitatamente all'avviso relativo al 2006, per effetto della definizione agevolata, non essendo stata presentata istanza di trattazione entro il termine previsto né essendo intervenuto diniego. Quanto al ricorso incidentale del contribuente riferito all'annualità 2007, ha accolto i primi due motivi valorizzando un giudicato esterno formatosi su annualità successive ma fondato su circostanze fattuali anteriori e perduranti, dal quale risultava l'estraneità del contribuente alla gestione societaria e quindi l'inoperatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. Ha ritenuto assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale, cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente per l'anno 2007. Ha inoltre compensato le spese di merito e di legittimità, con regolazione delle spese residue per la definizione agevolata parziale.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Invocato dall'Ufficio per il raddoppio dei termini di accertamento; la Corte non si pronuncia nel merito per l'annualità 2006, poiché il giudizio è estinto parzialmente per definizione agevolata.

  • art. 38, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dal contribuente per contestare la presunzione di reddito imputato al socio; la Corte, per il 2007, ne esclude l'applicazione nel caso concreto in presenza di giudicato sull'estraneità del socio alla gestione societaria.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta carenza del requisito della concordanza delle presunzioni; il motivo resta assorbito o superato dall'accoglimento fondato sul giudicato esterno.

  • art. 29 Cost.

    Richiamato dal contribuente per sostenere una diversa nozione di famiglia ai fini della ricostruzione del rapporto partecipativo; motivo non decisivo perché assorbito dall'accoglimento basato sul giudicato esterno.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dal contribuente sul riparto dell'onere della prova, in particolare in tema di mancata percezione dei dividendi e di presupposti della presunzione; la Corte accoglie il ricorso incidentale per altra ragione, affermando che l'estraneità alla gestione era già coperta da giudicato.

  • art. 2476, comma 7, c.c.

    Richiamato dal contribuente nel contesto della contestazione sui presupposti di imputazione del reddito al socio non amministratore; non è il fondamento della decisione, che si basa sul giudicato esterno.

  • art. 47 TUIR

    Richiamato dal contribuente per la disciplina fiscale dei dividendi e della loro mancata percezione; motivo assorbito.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato per censurare il rinvio dell'avviso ad atti non conosciuti o non notificati; motivo assorbito.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato in tema di motivazione dell'atto impositivo; motivo assorbito.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato per censurare l'accertamento induttivo nei confronti del socio; motivo assorbito.

  • art. 37, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dal contribuente in relazione all'imputazione del reddito al soggetto interposto/fittizio; motivo assorbito.

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136

    La domanda di definizione agevolata dell'avviso per il 2006, non seguita da istanza di trattazione né da diniego, determina l'estinzione parziale del giudizio per quella pretesa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito di memoria.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Usato come base per la decisione nel merito dopo la cassazione, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato dal ricorrente principale sul difetto di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in relazione alla motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo dell'Ufficio sulla motivazione della decisione della CTR.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il requisito motivazionale della sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude la sua applicazione in ragione della soccombenza di una amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, perché il fatto noto è la ristrettezza della compagine e il correlato vincolo di reciproco controllo, non già il solo maggior reddito societario.
  • La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili è superabile dal contribuente con prova contraria, che può consistere sia nella dimostrazione della mancata distribuzione, sia nell'allegazione e prova della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria.
  • Se su fatti storici antecedenti e perduranti è intervenuto un giudicato esterno che accerta l'estraneità del socio alla gestione sociale, tale accertamento vincola il giudice successivo anche per annualità anteriori, quando la situazione fattuale sia rimasta immutata.
  • In presenza di giudicato esterno dirimente sulla concreta estraneità del socio alla gestione della società, viene meno il presupposto fattuale su cui si fonda la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, con conseguente illegittimità dell'imputazione del maggior reddito al socio.
  • La definizione agevolata della lite fiscale, quando perfezionata per uno solo degli avvisi impugnati e non seguita da istanza di trattazione né da diniego, determina l'estinzione parziale del processo limitatamente alla pretesa definita.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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