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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23602/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del riesame che confermava la custodia cautelare per associazione mafiosa (art. 416‑bis c.p.). I motivi denunciavano: (1) omissione di valutazione di allegati decisivi (ordinanze cautelari nn. 190/21 e 370/22) che non avrebbero mai collegato Martinelli alle organizzazioni indagate; (2) valutazione acritica e non verificata della credibilità e attendibilità delle dichiarazioni di collaboratori e testi (in particolare D'Angelo, Schiavone, Maiello, Di Martino), con conseguente errata valorizzazione delle intercettazioni (in particolare conversazione del 10/02/2021 tra Martinelli e Reccia) che, secondo la difesa, sarebbero interpretabili in senso favorevole all'imputato. Inoltre la difesa ha prodotto motivi nuovi dopo il deposito, ribadendo le stesse censure.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha motivato che il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nel rivalutare le risultanze probatorie o proporre una lettura alternativa delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori, salvo il caso di manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione. Il Collegio ha ritenuto logica e coerente la decisione del riesame, fondata su plurime fonti convergenti (intercettazioni ambientali del 10/02/2021 e 16/02/2021, memoriale di Schiavone, dichiarazioni di collaboratori) che delineano il ruolo di vertice e operativo del Martinelli nel clan dei Casalesi. Ha inoltre escluso ammissibilità dei motivi nuovi per vizio di connessione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis cod. pen.

    delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.

    Delitto contestato: partecipazione a associazione di tipo mafioso; il provvedimento cautelare e la motivazione del riesame sono costruiti sull'esistenza di gravi indizi circa la partecipazione e il ruolo organizzativo del ricorrente nel clan.

  • art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Impugnazione per motivi attinenti alla valutazione della prova e della motivazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità rispetto a valutazioni di merito.

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Censura per omissione nella motivazione (omessa valutazione di documenti). La Corte ha ritenuto le argomentazioni del riesame esaurienti e non affette da manifesta illogicità.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    In tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico ...

    Definizione di "gravi indizi" applicata: elementi che, pur non provando oltre ogni dubbio, rendono probabile la responsabilità e possono essere consolidati da future acquisizioni probatorie; il riesame ha ritenuto soddisfatto questo requisito.

  • art. 192 comma 3 cod. proc. pen.

    l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Principio che la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva della sua dichiarazione devono essere vagliate unitariamente; la Corte ha ritenuto che il riesame abbia compiuto tale valutazione in modo coerente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

    Norma applicata per esigere il pagamento delle spese e delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    atto di impugnazione si è affidato a due motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola formale sul contenuto essenziale dei motivi di ricorso; la Corte segnala il vincolo di connessione che impedisce di sanare vizi originali con motivi nuovi tardivi.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina liberamente la valutazione delle prove: mette a tema solo la logicità, la completezza e la razionalità della motivazione del giudice di merito; una diversa interpretazione delle stesse risultanze è di regola inammissibile.
  • Per ottenere l'accoglimento di un ricorso per cassazione avverso misure cautelari è necessario dimostrare la manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficienza motivazionale del provvedimento di merito, non limitarsi a proporre una lettura alternativa delle intercettazioni o delle dichiarazioni.
  • Le ordinanze fondate su fonti plurime e convergenti (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, evidenze investigative) resistono più agevolmente al sindacato di legittimità; la difesa deve individuare specifici passaggi logici carenti per prospettare un vizio.
  • La valutazione della credibilità dei collaboratori e dell'attendibilità delle loro dichiarazioni va compiuta unitariamente (credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva) e può essere sindacata in Cassazione solo se la motivazione del giudice di merito appare manifestamente irrazionale.
  • Motivi nuovi introdotti tardivamente sono inammissibili se non mostrano di poter sanare il vizio originario, per il vincolo di connessione con i motivi principali.
  • Chi propone ricorso deve curare la specificità e la concretezza delle censure: rilievi generici, frammentari o autoreferenziali sono destinati a essere dichiarati inammissibili e possono comportare condanne al pagamento di spese e ammende.

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