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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22723/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso articolava quattro censure: (1) vizio di motivazione e violazione di legge rispetto all'elemento soggettivo (art. 223, comma 2, n. 2, r.d. 267/1942 e art. 27 Cost.), sostenendo che il dolo non poteva essere desunto dal mero inadempimento oggettivo e che fattori di forza maggiore e impossibilità economica (crisi 2008, dipendenza da unico cliente Nemo s.r.l., revoca affidamenti bancari per decesso 2012) escludevano la coscienza/volontà del reato; (2) per Luigi Spera, mancata e contraddittoria motivazione circa il suo contributo causale al dissesto, essendosi subentrato nel settembre 2015 quando il debito sarebbe già formato; (3) omissione di valutazione delle precedenti sentenze assolutorie emesse nei confronti di Ferrarini per omesso versamento IVA relative ad altra società/periodi, che avrebbero dimostrato l'impossibilità economica e la mancanza di dolo; (4) violazione del principio di colpevolezza (art. 27 Cost.) per impossibilità oggettiva di adempiere e assenza di esigibilità di comportamento diverso

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso con riferimento a Giordano Ferrarini (confermate condanna e motivazione) e ha invece annullato la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di Luigi Spera, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. In particolare la Corte ha ritenuto fondate le doglianze relative all'insufficiente e generica motivazione sul contributo causale di Spera (necessità di verificare, con riferimento al periodo di sua gestione, quali omissioni o scelte aggravanti fossero state compiute). Per Ferrarini la Cassazione ha confermato che lo sistematico e consapevole mancato versamento di obbligazioni tributarie e previdenziali integra, come operazione dolosa, la fattispecie di bancarotta impropria e ha respinto il rilievo sulla forza maggiore e sulle assoluzioni riferite a diversa società/periodi. La Corte ha altresì condannato Ferrarini al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - art. 223, comma 2, n. 2

    La Corte conferma che le "operazioni dolose" possono consistere nello sistematico e consapevole inadempimento degli obblighi fiscali e previdenziali come scelta gestionale finalizzata a un illecito autofinanziamento: non è necessario il dolo specifico di causare il fallimento, basta il dolo generico (consapevolezza e volontà di porre in essere l'operazione pericolosa e prevedibilità del dissesto)

  • Costituzione - art. 27

    Rammentato nel quadro del principio di personalità e colpevolezza: la responsabilità penale richiede prova del nesso causale e dell'esigibilità di comportamento diverso; la Corte accoglie tale principio limitatamente alla posizione di un amministratore subentrato ove la motivazione non dimostri il suo specifico apporto causale

  • Codice penale - art. 41

    Applicata la disciplina del concorso di cause: la presenza di una causa preesistente di dissesto non esclude il nesso causale tra operazioni dolose successive e il fallimento, e può bastare l'aggravamento del dissesto già in atto

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 10-bis

    Citato dalla difesa come parametro giurisprudenziale sui reati tributari omissivi per sostenere che l'indisponibilità imprevedibile di liquidità può escludere il dolo; la Corte osserva tuttavia che tale principio non è automaticamente traslabile ai casi di bancarotta impropria da operazioni dolose quando la condotta sia stata sistematica e deliberata

  • Codice di procedura penale - art. 606, comma 3

    Rilevato nei limiti di ammissibilità del ricorso: non sono deducibili in cassazione questioni non devolute al giudice d'appello o che non potevano essere proposte prima; la censura sulla recidiva specifica è stata ritenuta inammissibile per tale motivo

  • Codice penale - art. 99, comma 4

    Rinvocato implicitamente con riferimento ai limiti di censura sulla recidiva: la Corte sottolinea che l'impugnazione non può estendersi a profili non devoluti in appello

Massime di principio

  • La sistematica e consapevole omissione del pagamento di obbligazioni tributarie e previdenziali, come scelta gestionale ripetuta nel tempo, può integrare la bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose anche senza dolo specifico di causare il fallimento: è sufficiente il dolo generico (consapevolezza della pericolosità dell'operazione e prevedibilità del dissesto)
  • La prova di una situazione di forza maggiore o di impossibilità economica esimente richiede che l'evento sia effettivamente imprevedibile, inevitabile ed efficacemente causale rispetto all'omissione; eventi sopravvenuti non esentano se l'omissione sistematica era già iniziata
  • Per responsabilità penale di un amministratore subentrato è indispensabile che la motivazione accerti specificamente il contributo causale delle condotte poste in essere nel periodo della sua gestione; non è sufficiente il mero subentro o una responsabilità 'di posizione'
  • Sentenze assolutorie riferite a diversa società o a periodi/episodi diversi non vincolano automaticamente il giudizio su fatti differenti e non eliminano automaticamente il dolo o la responsabilità in capo a chi ha proseguito una condotta omissiva sistematica
  • In Cassazione non sono ammissibili censure su questioni che non siano state devolute al giudice d'appello o che non potevano essere dedotte prima: principio del tantum devolutum e limiti dell'impugnazione

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