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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28528/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un provvedimento del tribunale del riesame che ha confermato il rigetto dell’istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere applicata a un indagato per reati in materia di stupefacenti e per un ulteriore reato indicato nell’ordinanza come art. 586 c.p. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto, con due motivi, il vizio di motivazione: 1) quanto al pericolo di reiterazione del reato, si contesta l’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, sostenendo che il giudice del riesame avrebbe valorizzato impropriamente lo stato di latitanza, mentre l’indagato si sarebbe semplicemente allontanato dal territorio nazionale senza conoscere il provvedimento cautelare; inoltre si lamenta la mancata spiegazione del nesso tra latitanza e recidiva e l’uso di una motivazione stereotipata sulla gravità e pervicacia dei fatti, senza adeguata considerazione del tempo trascorso; 2) quanto alla misura, si deduce l’inadeguatezza della custodia in carcere e si invoca la possibilità degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, presso l’abitazione della madre, sostenendo che le contestazioni riguarderebbero modesti quantitativi di stupefacente e che sarebbero possibili controlli a distanza e divieti di comunicazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse motivato in modo sufficiente e non illogico sull’assenza di elementi nuovi idonei a giustificare la revoca o la sostituzione della misura cautelare, precisando che il mero decorso del tempo dopo i fatti, senza ulteriori dati sopravvenuti, non impone una nuova valutazione complessiva delle esigenze cautelari. Ha inoltre ritenuto congrua la valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari, rilevando che non risultava una stabile coabitazione con la madre, che l’indagato non aveva fissa dimora e che il quadro complessivo, segnato da gravità e pervicacia delle condotte, precedenti specifici in materia di droga e ulteriori pendenze, giustificava la misura in carcere. È stata infine dichiarata irrilevante la produzione documentale effettuata in cassazione, perché tardiva e non ammissibile nel giudizio di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, di una somma alla Cassa delle Ammende.

  • art. 586 c.p.

    norma richiamata nell’ordinanza cautelare tra i reati contestati, ma non oggetto di specifica elaborazione giuridica nella decisione.

  • art. 192 c.p.p.

    non espressamente citato nel testo; non incluso.

Massime di principio

  • In materia di revoca o sostituzione di misure cautelari, la deduzione di elementi nuovi impone al giudice di verificare solo se tali elementi siano realmente sopravvenuti, decisivi e idonei a mutare il quadro già valutato; se la novità viene esclusa, non è necessario rinnovare integralmente la precedente motivazione.
  • Il mero decorso del tempo tra la cessazione della condotta e l’adozione della misura cautelare può assumere rilievo solo se accompagnato da ulteriori elementi concreti; da solo non basta a escludere il pericolo di reiterazione.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito introdurre nuovi documenti attinenti al merito; sono ammissibili solo documenti non valutativi e collegati a ius superveniens o a cause estintive/non punibilità, se non producibili prima.
  • La scelta di allontanarsi dal territorio senza reperibilità, quando inserita nel complessivo quadro indiziario, può essere valorizzata come indice di scarsa affidabilità e di concreto pericolo di reiterazione, non come fatto neutro.
  • La valutazione di adeguatezza della misura cautelare deve essere compiuta con riguardo all’intero quadro personale e cautelare dell’indagato, includendo precedenti specifici, pendenze e stabilità del contesto abitativo; la mera astratta possibilità di misure meno afflittive non impone la sostituzione se il giudice motiva sull’inidoneità concreta di tali alternative.

Come è indicizzato

MaterieEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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