Sentenza del 15/01/2018 n. 428 - Comm. Trib. Prov. Catania
Principio di autonomia dell'obbligazione tributaria - Ricorso cumulativo - Inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato, con un solo atto introduttivo, più provvedimenti tributari distinti e autonomamente impugnabili. La questione riguarda la possibilità di proporre un ricorso cumulativo, nonostante il principio di autonomia dell'obbligazione tributaria e la previsione secondo cui ciascun atto impositivo deve essere impugnato separatamente.
La decisione
Il ricorso cumulativo è stato ritenuto inammissibile, poiché gli articoli 18 e 19 del D. Lgs. n. 546/1992 impongono, in linea generale, l'impugnazione del singolo atto tributario. Per contestare più atti autonomi devono essere proposti tanti ricorsi quanti sono gli atti impugnati. Solo successivamente il giudice, ove ne ricorrano i presupposti, può disporre la riunione dei procedimenti ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 546/1992. Il resistente risulta quindi vittorioso sul piano processuale.
Norme richiamate
Articolo 18 del D. Lgs. n. 546/1992
Disciplina il ricorso tributario e, secondo il principio richiamato, ne collega l'oggetto a uno specifico atto impugnabile.
Articolo 19 del D. Lgs. n. 546/1992
Prevede l'autonoma impugnabilità dei singoli atti tributari; ciascun atto deve essere contestato con un distinto ricorso.
Articolo 29 del D. Lgs. n. 546/1992
Consente al giudice di riunire procedimenti distinti quando sussistono i presupposti processuali, senza legittimare automaticamente la proposizione di un unico ricorso cumulativo.
Articolo 103 c.p.c.
Riguarda il cumulo soggettivo e oggettivo delle domande nel processo civile, applicabile nei limiti compatibili con la struttura del processo tributario.
Articolo 104 c.p.c.
Disciplina il cumulo di domande contro la stessa parte, ma non supera, nel processo tributario, il principio di autonoma impugnabilità dei singoli atti.
Massime di principio
- Quando esistono più atti tributari autonomamente impugnabili, la regola prudenziale è presentare un ricorso distinto per ciascun atto.
- La presenza dello stesso contribuente, dello stesso ente o di questioni sostanzialmente analoghe non rende automaticamente ammissibile un unico ricorso contro più provvedimenti.
- L'eventuale trattazione congiunta deve essere chiesta o disposta attraverso la riunione di procedimenti separati, rimessa alla valutazione del giudice.
- Il ricorso cumulativo può esporre all'inammissibilità, con conseguenze sulla tutela del contribuente e sul rispetto dei termini di impugnazione per i singoli atti.
- Prima di agire occorre verificare se gli atti siano realmente autonomi o se uno costituisca parte integrante, meramente consequenziale o dipendente dall'altro; in caso di autonomia, è preferibile mantenere separati i ricorsi.
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