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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40942/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, proposta dalla società contribuente e dal socio accomandatario, di una cartella di pagamento emessa per IVA e IRAP 2006 a seguito di avviso di accertamento divenuto definitivo. La CTR ha annullato la cartella ritenendo non provata la rituale notifica dell'avviso presupposto, pur reputando rituale la notifica della cartella. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione del divieto di nova in appello ex art. 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che in primo grado era stata dedotta solo la nullità della cartella per mancata notifica dell'atto presupposto, mentre in appello la parte avrebbe introdotto per la prima volta specifiche violazioni delle norme sulla notificazione; 2) omesso esame di fatti decisivi, per non avere il giudice considerato la produzione della raccomandata di spedizione dell'avviso di accertamento e la copia dell'avviso di spedizione da cui risultava l'invio della seconda raccomandata informativa e il compimento della giacenza; 3) violazione delle norme sulla notificazione a mezzo posta (artt. 149, 140, 145 c.p.c.; art. 60 d.P.R. 600/1973; art. 8 l. 890/1992), assumendo che risultasse provato il perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 10012/2021, secondo cui, quando la notifica a mezzo posta dell'atto impositivo non si perfeziona per temporanea assenza del destinatario o per altre cause analoghe, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere fornita solo mediante produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD), non essendo sufficiente la sola prova della spedizione della raccomandata informativa. In applicazione del principio di ragionevole durata del processo, la Corte ha inoltre ritenuto inutile disporre l'integrazione del contraddittorio e la rinnovazione della notificazione nei confronti della società. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata nei confronti della società, rimasta contumace, né nei confronti dell'agente della riscossione, il cui controricorso era adesivo ai motivi del ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    È invocato come norma che vieta la proposizione di nuove eccezioni e domande in appello nel processo tributario.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È richiamato quale vizio processuale dedotto per la lamentata violazione del divieto di nova e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    È invocato per censurare l'omesso esame di fatti decisivi relativi alla prova della notifica.

  • artt. 149, 140, 145 c.p.c.

    Sono richiamati per sostenere la correttezza delle formalità di notificazione dell'atto impositivo a mezzo posta.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato come disciplina speciale della notificazione degli atti tributari.

  • art. 8 l. n. 890/1992

    La Corte, in linea con le Sezioni Unite, interpreta la norma nel senso che la prova del perfezionamento della notifica postale richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nell'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina delle notificazioni.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato nell'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina delle notificazioni e del giusto processo.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    Richiamati per fondare il principio di ragionevole durata del processo e per evitare attività processuali inutili o superflue.

Massime di principio

  • Nella notificazione a mezzo posta di un atto impositivo non consegnato per temporanea assenza del destinatario, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non può essere desunta dalla sola spedizione della comunicazione di avvenuto deposito, ma richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della relativa raccomandata.
  • L'onere di provare il perfezionamento della notifica grava sul notificante, che deve documentare in giudizio l'intero iter notificatorio nei modi richiesti dalla disciplina speciale e dalla sua interpretazione costituzionalmente orientata.
  • La mancata produzione dell'avviso di ricevimento della CAD impedisce di ritenere dimostrata la rituale notifica dell'atto presupposto e può travolgere la validità dell'atto consequenziale impugnato.
  • Il giudice di legittimità può evitare rinvii o integrazioni istruttorie inutili quando la decisione possa essere definita sulla base di un principio di diritto già consolidato e la rinnovazione dell'attività processuale risulterebbe superflua.
  • Nel processo tributario il divieto di domande ed eccezioni nuove in appello opera solo ove la censura introduca un tema di indagine effettivamente diverso rispetto a quello originario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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