Cassazione Penale, Ordinanza n. 18786/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. in relazione a fatti di detenzione illecita e trasporto di stupefacenti. I fatti descritti riguardano il possesso e il trasporto di 409,1 grammi lordi di cocaina e 406,00 grammi lordi di hashish, commessi in data 11.11.2025, contestati come reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990. Il motivo dedotto è la violazione di legge in relazione alla congruità della pena, cioè una censura sulla misura sanzionatoria pattuita e recepita in sentenza. La Corte rileva però che tale doglianza non rientra tra i motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non investe la volontà dell'imputato, la correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla congruità della pena sia estranea ai motivi tassativamente deducibili contro la sentenza di patteggiamento. Richiamando la natura negoziale del rito, la Corte ha inoltre ribadito che la motivazione della sentenza può essere sintetica ed enunciativa, purché risulti che il giudice abbia svolto le valutazioni richieste, e che l'imputato non può contestare in cassazione gli aspetti del patto che egli stesso ha accettato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
regola il patteggiamento, cioè l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza impugnata è stata resa in questo rito negoziale.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; la congruità della pena non rientra tra i motivi consentiti.
art. 129 c.p.p.
impone al giudice di verificare l'eventuale immediata declaratoria di cause di non punibilità; nel patteggiamento è sufficiente una motivazione anche implicita se dagli atti non emergono elementi concreti per il proscioglimento.
art. 616 c.p.p.
consente la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice relativa alla detenzione illecita e al trasporto di sostanze stupefacenti; nel caso riguardava cocaina e hashish.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è consentito solo per i motivi espressamente previsti dalla legge; non è deducibile una censura sulla mera congruità della pena pattuita.
- La natura negoziale del patteggiamento comporta che l'imputato, accettando la pena, rinuncia a contestare in cassazione gli aspetti del patto che ha liberamente concordato, salvo i limiti di legge.
- La motivazione della sentenza di patteggiamento può essere sintetica e anche solo enunciativa, purché emerga che il giudice abbia verificato la correttezza della qualificazione giuridica, la continuazione, le circostanze, la pena e l'assenza di cause ostative ex art. 129 c.p.p.
- Nel giudizio di patteggiamento, l'obbligo di motivare l'assenza di cause di non punibilità in modo specifico sorge solo quando dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi che facciano prospettare una possibile declaratoria ex art. 129 c.p.p.
- Quando il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è inammissibile, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo ricorrano ragioni di esonero.
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