Sentenza n. 1140/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’ottemperanza della Sentenza n. 192/2025, RG 597/2024 resa dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro in data 10/10/2025 e notificata in data 04/11/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 192/2025 del Tribunale di Ascoli Piceno, resa il 10 ottobre 2025 e notificata all’Amministrazione il 4 novembre 2025, passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali ad assegnarle le somme indicate per gli anni scolastici riconosciuti, oltre alle spese. La ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all’azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato che il titolo giudiziale non era stato eseguito e, non essendo state opposte ragioni contrarie, ha accolto il ricorso, dichiarato l’inottemperanza e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, detratte le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, incaricato di intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e di eseguire il mandato entro i successivi 120 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Il ricorso per ottemperanza è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo all’Amministrazione.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Il Giudice del Lavoro ha dichiarato, con la sentenza in epigrafe, il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione, in favore dell’istante, delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici in relazione ai quali è stato accertato il diritto, con le modalità ivi precisate.
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio riconosciuto nel giudicato da eseguire; la sentenza di ottemperanza non ne riconsidera i presupposti, ma impone l’esecuzione delle somme già riconosciute.
art. 114 c.p.a.
Il presente ricorso deve quindi essere accolto e va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza in epigrafe, salvo le somme eventualmente già corrisposte.
In sede di ottemperanza il giudice accerta l’inadempimento e ordina all’Amministrazione di eseguire integralmente il giudicato, tenendo conto dei pagamenti eventualmente già effettuati.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza a un titolo giudiziale di condanna pecuniaria è procedibile quando sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 tra la notificazione del titolo all’Amministrazione e la proposizione del ricorso.
- Accertata la mancata esecuzione del giudicato e in assenza di contestazioni dell’Amministrazione sulla spettanza o sull’azionabilità della pretesa, il giudice dell’ottemperanza ordina l’integrale adempimento del titolo, detraendo le somme eventualmente già corrisposte.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di inutile decorso del termine.
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