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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23359/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso censura la sentenza della Corte d'appello per: 1) travisamento della prova e vizio di motivazione, sostenendo che i fatti accertati (l'Avolio avrebbe mostrato il tesserino ma ne subì uno strappo dalla commerciante Vilma Cecchin prima di allontanarsi) sono diversi rispetto alla ricostruzione della Corte e quindi la motivazione sarebbe contraddittoria e illogica; 2) violazione di legge penale, per errata qualificazione giuridica della condotta: il tesserino sarebbe appartenuto a un ente amministrativo ("Città di Torino") e pertanto la fattispecie sarebbe quella dell'art. 498 c.p. (oggi illecito amministrativo), non dell'art. 497-ter c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In motivazione ha ritenuto che: a) sussiste il caso di "doppia conforme" tra sentenza di primo e secondo grado, limitando il sindacato di legittimità sul merito; b) il ricorso manca del requisito di autosufficienza: sono citati brani ma non sono indicate e allegate puntualmente le parti processuali assunte come travisate; c) il presunto travisamento non è decisivo rispetto all'imputazione (la contestazione riguardava la sola detenzione del tesserino, non l'uso/esibizione) e quindi non disarticola il ragionamento probatorio; d) la qualificazione sotto l'art. 497-ter c.p. è corretta: rileva la funzione simulatoria del tesserino, indipendentemente dal fatto che l'oggetto sia riconducibile a un ente amministrativo; e) l'art. 498 c.p. è stato depenalizzato ed è sussidiario rispetto all'art. 497-ter. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 497-ter cod. pen.

    comma 1, n.1 (ultimo capoverso) - fattispecie relativa a detenzione di documenti che simulino la funzione di Polizia

    La norma punisce la detenzione (e, in altra ipotesi, l'uso) di documenti o oggetti che simulino la funzione di organi di Polizia; la Corte l'ha applicata anche quando il tesserino è riconducibile a un ente amministrativo, valutando la sua idoneità a simulare la qualità di appartenente alle Forze di Polizia

  • art. 498 cod. pen.

    la disposizione dell'illecito amministrativo esordisce con la clausola di sussidiarietà 'fuori dai casi previsti dell'art. 497-ter'

    La fattispecie è stata depenalizzata ed è trattata come illecito amministrativo, ma opera in via sussidiaria rispetto all'art. 497-ter; dunque quando ricorra la simulazione punibile ai sensi di 497-ter non si applica l'art. 498

  • art. 1-ter, comma 2, d.l. 20 dicembre 2005, n. 272

    Norma che ha depenalizzato l'art. 498 c.p.; richiamata per spiegare la subordinazione dell'illecito amministrativo rispetto alla fattispecie penale dell'art. 497-ter

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Introduce il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve indicare e, quando necessario, far allegare gli atti che si assumono travisati; la mancata autosufficienza può determinare l'inammissibilità

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la forma e l'articolazione del motivo di ricorso (il ricorso deve essere enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione), richiamata nella ricostruzione procedurale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e, eventualmente, al versamento in favore della Cassa delle ammende per il ricorrente il cui ricorso è dichiarato inammissibile; applicata dalla Corte alla luce dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Se la sentenza di primo grado e quella d'appello sono conformi ('doppia conforme'), la Suprema Corte esercita un sindacato molto limitato sulla valutazione di merito: è difficile ottenere l'annullamento per errata valutazione probatoria
  • Il motivo per travisamento della prova in cassazione deve essere autosufficiente: il ricorrente deve indicare esattamente gli atti ritenuti travisati e, se necessario, chiederne l'allegazione; mere citazioni o brani non bastano
  • Un travisamento della prova è rilevante in cassazione solo se l'errore è decisivo e idoneo a disarticolare l'intero impianto probatorio e la motivazione della sentenza
  • Documenti o tesserini che 'simulano' la funzione di organi di polizia possono essere puniti ai sensi dell'art. 497-ter c.p. anche se materialmente riferibili a un ente amministrativo: rileva l'idoneità a trarre in inganno e a simulare la qualità di appartenente alla polizia
  • L'art. 498 c.p., depenalizzato e convertito in illecito amministrativo, opera in via sussidiaria rispetto all'art. 497-ter: quando ricorre la fattispecie di simulazione penale prevale l'applicazione di 497-ter
  • Ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende

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