Sentenza n. 1452/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 1843/2023, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 24 maggio 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’erogazione della Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 1843/2023 del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, deducendo l’inerzia del Ministero nell’esecuzione dell’obbligo di attribuirle la Carta docente per l’importo complessivo di € 1.500,00. Ha domandato anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l’applicazione di una penalità di mora. Nel corso del giudizio ha comunicato che il Ministero, nel gennaio 2026, aveva provveduto all’erogazione della Carta docente riconosciuta dalla sentenza ottemperanda.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’Amministrazione, nel corso del giudizio, aveva integralmente eseguito il comando contenuto nella sentenza civile, soddisfacendo pienamente la pretesa della ricorrente. Non sono quindi più residuate attività esecutive da imporre né ragioni per disporre la nomina del commissario ad acta o la penalità di mora. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero, in ragione della sua precedente inerzia, e liquidate in € 800,00 oltre oneri e spese generali, con rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica (o Carta docente), di importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico
La disposizione costituisce il fondamento dell’obbligo di attribuzione della Carta docente riconosciuto dalla sentenza civile ottemperanda.
art. 114 c.p.a.
La controversia è stata proposta per ottenere l’ottemperanza della sentenza passata in giudicato; il testo non richiama espressamente la disposizione, ma l’azione esercitata è quella di ottemperanza prevista dal codice del processo amministrativo.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione esegue integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, il comando contenuto nella sentenza passata in giudicato, la pretesa del ricorrente è pienamente soddisfatta e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- L’esecuzione sopravvenuta della sentenza ottemperanda rende non più attuali le richieste di nomina del commissario ad acta e di applicazione della penalità di mora, perché vengono meno le attività esecutive ancora necessarie.
- La piena soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese, quando l’instaurazione del giudizio di ottemperanza sia stata resa necessaria dalla precedente inerzia amministrativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 93/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 94/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 95/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 96/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 97/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 98/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →