Cassazione Penale, Sentenza n. 2183/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: 1) invalidità dell'elezione di domicilio e conseguente nullità della notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e del decreto di citazione a giudizio, perche' il verbale di elezione di domicilio non riportava la firma dell'indagato, essendovi la sola annotazione "si rifiuta di firmare" senza indicarne il motivo; 2) illegittima celebrazione del giudizio di primo grado in assenza dell'imputato non tradotto nonostante fosse detenuto per altra causa e nonostante la difesa avesse documentato lo status detentionis e richiesto la traduzione all'udienza del 17/02/2020.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo che la mancata firma del verbale di elezione di domicilio non comporti di per se' invalidita' salvo che risulti un rifiuto motivato e volto a contestare la dichiarazione o a revocare l'elezione (circostanza non dedotta). Ha invece accolto il secondo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 7635/2021) secondo cui lo "status detentionis" rappresenta un impedimento assoluto alla comparizione in giudizio che, se conosciuto dal giudice, impone il rinvio dell'udienza per consentire la traduzione dell'imputato, indipendentemente da una esplicita richiesta dell'interessato. Per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio sia la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 21/09/2021 sia la sentenza del Tribunale di Ravenna del 17/02/2020 e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per il proseguimento del procedimento.
Norme richiamate
art. 341-bis c.p.
Norma sostanziale relativa al reato per cui l'imputato era stato condannato; utilizzata per definire l'oggetto del procedimento penale.
art. 415-bis c.p.p.
Norma processuale concernente la notifica degli atti. La Corte ha ritenuto che la mancata sottoscrizione del verbale di elezione di domicilio non annulli automaticamente la validita' delle notifiche effettuate a tal domicilio, salvo prova che il rifiuto di firmare fosse motivato da dissenso sulla dichiarazione o dalla volonta' di revoca.
art. 23, comma 8, dl n. 137 del 2020, conv. dalla l. n. 176 del 2020
Norma formale che ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; citata per attestare la modalita' del rito davanti alla Corte di Cassazione.
Sez. Un., sent. n. 7635 del 30/09/2021 (Rv. 282806)
Giurisprudenza di legittimita' che ha stabilito il principio secondo cui lo status detentionis e' un impedimento assoluto alla comparizione e, se portato a conoscenza del giudice, impone il rinvio d'ufficio dell'udienza per la traduzione dell'imputato, anche senza espressa richiesta di partecipazione da parte dell'imputato.
Massime di principio
- La mancata firma dell'indagato su un verbale di elezione di domicilio non rende automaticamente nulla l'elezione stessa; occorre dimostrare che il rifiuto di firmare fosse motivato dalla volontà di contestare o revocare l'elezione.
- Lo status di detenuto per altra causa (status detentionis) costituisce, secondo le Sezioni Unite, un impedimento assoluto alla comparizione in giudizio: se il giudice e' informato di tale status deve rinviare l'udienza per consentire la traduzione, indipendentemente da una richiesta formale dell'imputato.
- La mancata traduzione in udienza di un imputato detenuto altrove, quando tale condizione sia stata documentata o nota, puo' determinare la nullita' dell'intero dibattimento e delle relative sentenze.
- Nei procedimenti penali e' importante che la difesa allegi tempestivamente e documentalmente lo status detentionis; tuttavia, una volta che tale status sia acquisito agli atti o conosciuto, il dovere di rinvio grava sul giudice d'ufficio.
- In presenza di dubbi sulla regolarita' delle notifiche per elezione di domicilio, la parte interessata dovrebbe allegare elementi che dimostrino il concreto rifiuto motivato o la difformita' delle dichiarazioni per ottenere l'annullamento delle notifiche.
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