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Sentenza

Sentenza n. 607/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento - dell'atto di intimazione di pagamento n. 019 2022 90040725 04/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Bergamo notificato al signor ALBERGATI GIAN MARIO in qualità di socio della AZ. AGR. ALBERGATI GIOVAN ANGELO E C. S.S. - dell'atto di intimazione di pagamento n. 019 2022 90040726 05/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Bergamo notificato al signor ALBERGATI GIAN MARIO in qualità di socio della AZ. AGR. ALBERGATI GIOVAN ANGELO E C. S.S. - dell'atto di intimazione di pagamento n. 019 2022 90040727 06/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Bergamo notificato al signor ALBERGATI GIOVAN ANGELO in qualità di socio della AZ. AGR. ALBERGATI GIOVAN ANGELO E C. S.S. - dell'atto di intimazione di pagamento n. 019 2022 90040728 07/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Bergamo notificato al signor ALBERGATI GIOVAN ANGELO in qualità di socio della AZ. AGR. ALBERGATI GIOVAN ANGELO E C. S.S. - dell'atto di intimazione di pagamento n. 019 2022 90040729 08/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Bergamo notificato al signor ALBERGATI LORENZO in qualità di socio della AZ. AGR. ALBERGATI GIOVAN ANGELO E C. S.S. - dell'atto di intimazione di pagamento n. 019 2022 90040730 09/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Bergamo notificato al signor ALBERGATI LORENZO in qualità di socio della AZ. AGR. ALBERGATI GIOVAN ANGELO E C. S.S. nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo;

Giustizia amministrativa202200901

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sei intimazioni di pagamento relative a cartelle per il recupero del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (enti pubblici creditori)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, esercenti attività agricola e di allevamento bovino, hanno impugnato intimazioni di pagamento riferite a cartelle notificate nel 2008 e nel 2015, concernenti prelievi supplementari per le campagne lattiero-casearie 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, per complessivi importi indicati negli atti. Hanno dedotto: contrasto della determinazione del prelievo con il diritto dell’Unione europea e necessità di ricalcolo alla luce di pronunce della Corte di giustizia; duplicazione della riscossione, per asserite compensazioni già operate sui contributi PAC; illegittimità e prescrizione degli interessi; prescrizione del credito principale; violazione dell’art. 8-ter della legge n. 33/2009 per iscrizione del debito nel Registro AGEA senza previo accertamento definitivo; difetto di motivazione e omessa notifica degli atti presupposti; nullità delle intimazioni per omessa indicazione della data di esecutività del ruolo; generale inesigibilità delle somme. È stata proposta anche domanda risarcitoria per i danni derivanti dalle iniziative di recupero e dalle compensazioni. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità delle censure rivolte al merito della pretesa, perché non deducibili contro le intimazioni ma mediante tempestiva impugnazione degli atti presupposti.

La decisione

Il TAR ha affermato la propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a., ritenendo che essa comprenda anche l’impugnazione del ruolo e della cartella quando la controversia riguarda la fase di attuazione del prelievo supplementare. Ha dichiarato inammissibili i motivi rivolti al merito della pretesa, inclusi quelli fondati sul contrasto della disciplina nazionale con il diritto UE, sulla compensazione e sull’iscrizione del debito nel Registro AGEA: l’intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 è impugnabile per vizi propri, mentre le contestazioni sulla determinazione del debito devono essere proposte contro gli atti presupposti nei termini. La definitività degli atti presupposti impedisce inoltre di rimettere in discussione la pretesa sulla base delle successive pronunce della Corte di giustizia; in parte, le pretese erano già state esaminate in precedenti giudizi conclusi con sentenze o decreti di perenzione. È stato dichiarato inammissibile anche il motivo relativo alla mancata indicazione della data di esecutività del ruolo, poiché l’art. 25, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973 riguarda la cartella, non l’intimazione, che deve soltanto richiamare il credito e l’iscrizione a ruolo. Sono stati respinti i motivi residui: le intimazioni indicavano numero di ruolo, partita, campagne interessate e importi, consentendo di identificare il credito e gli atti presupposti; non sussisteva quindi difetto di motivazione né obbligo di allegazione di atti già in possesso dei contribuenti. È stata esclusa l’applicabilità del termine decadenziale dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, riferito ai crediti tributari, poiché il prelievo supplementare AGEA è una misura patrimoniale di politica economica e non un tributo. Il credito è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., non alla prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative né a quella delle obbligazioni periodiche; gli atti giudiziali promossi dai debitori hanno interrotto la prescrizione, che ha ricominciato a decorrere dal passaggio in giudicato delle relative decisioni, sicché nel 2022 non era maturata. Il TAR ha inoltre rilevato che l’annullamento di diritto ex art. 1, comma 543, legge n. 228/2012 non si estende alla riscossione del prelievo supplementare; l’iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti è equiparata all’iscrizione a ruolo ma non comporta duplicazione della riscossione. La compensazione con aiuti PAC avrebbe potuto escludere la riscossione soltanto se provata con attestazioni inequivoche, riferite alle medesime campagne, prova che i ricorrenti non hanno fornito. La domanda risarcitoria è stata respinta per difetto dell’an debeatur. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte inammissibile e respinto per il resto; spese integralmente compensate per la complessità della materia.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a.

    Attribuisce al giudice amministrativo giurisdizione esclusiva sulle controversie relative all'attuazione del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario, comprendendo anche l'impugnazione del ruolo e della cartella.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    Disciplina la cartella di pagamento e, quanto ai termini decadenziali invocati, non si applica ai crediti AGEA non tributari; il comma 2-bis riguarda la cartella e non impone all'intimazione di indicare la data di esecutività del ruolo.

  • art. 30 d.P.R. n. 602/1973

    Prevede gli interessi di mora dovuti dopo la scadenza del termine per il pagamento della cartella.

  • art. 50, commi 2 e 3, d.P.R. n. 602/1973

    Prevede l'intimazione ad adempiere quando l'espropriazione non inizi entro un anno dalla notifica della cartella e richiede che l'atto sia redatto secondo il modello ministeriale; l'intimazione è impugnabile per vizi propri.

  • art. 7 Statuto del contribuente

    Gli obblighi di allegazione degli atti presupposti non operano quando tali atti sono già in possesso del contribuente e la loro allegazione sarebbe superflua.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    L'obbligo di motivazione è soddisfatto quando l'intimazione consente di identificare il credito mediante indicazione del ruolo, della partita, delle campagne e degli importi.

  • art. 8-ter l. n. 33/2009

    L'iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti presso AGEA è equiparata all'iscrizione a ruolo, ma non determina di per sé una duplicazione della riscossione.

  • art. 1, commi 537 e 543, l. n. 228/2012

    La sospensione legale della riscossione e l'annullamento di diritto previsti dalla legge non comportano, secondo la decisione, l'estinzione automatica delle pretese relative al prelievo supplementare, soggette alla disciplina speciale di continuità della gestione.

  • art. 8-quinquies, commi 10-bis e 10-ter, d.l. n. 5/2009

    Disciplina, secondo il principio di continuità della gestione, la riscossione del prelievo supplementare e limita l'estensione dell'annullamento di diritto previsto dalla legge n. 228/2012.

  • art. 2946 c.c.

    Il credito AGEA per prelievo supplementare è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 28 l. n. 689/1981

    La prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative non si applica al prelievo supplementare, che non ha natura sanzionatoria.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La prescrizione quinquennale delle obbligazioni periodiche non si applica, poiché per ciascuna annata lattiero-casearia sorge un'autonoma obbligazione.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

  • art. 2943 c.c.

    Gli atti giudiziali possono interrompere la prescrizione; l'interruzione può operare anche in relazione all'azione di accertamento negativo proposta dal debitore quando il creditore si costituisca per tutelare il proprio diritto.

  • art. 2945, comma 2, c.c.

    Dopo l'interruzione derivante da un giudizio, il termine prescrizionale ricomincia a decorrere dal passaggio in giudicato della decisione.

Massime di principio

  • L'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50 d.P.R. n. 602/1973 è impugnabile per vizi propri; le contestazioni relative alla formazione, quantificazione o debenza sostanziale del credito devono essere rivolte tempestivamente contro gli atti presupposti, non contro la successiva intimazione.
  • La definitività degli atti amministrativi presupposti alla riscossione impedisce di rimettere in discussione la pretesa in occasione dell'impugnazione dell'intimazione, anche invocando successive pronunce della Corte di giustizia incompatibili con la disciplina nazionale applicata, in funzione della stabilità dei rapporti giuridici.
  • Il prelievo supplementare AGEA nel settore lattiero-caseario è una misura patrimoniale di politica economica e non un tributo o una sanzione amministrativa; pertanto non si applicano i termini decadenziali propri dei crediti tributari né la prescrizione quinquennale delle sanzioni, ma la prescrizione ordinaria decennale.
  • Gli atti giudiziali con cui il debitore contesta la pretesa possono interrompere la prescrizione del credito, se il creditore manifesta interesse alla conservazione del diritto nel giudizio; il termine ricomincia a decorrere dal passaggio in giudicato della decisione.
  • La compensazione del prelievo supplementare con aiuti PAC esclude la riscossione coattiva soltanto per la quota effettivamente compensata, che deve essere provata con attestazioni inequivoche dell'organismo pagatore, riferite alle medesime campagne oggetto della riscossione; una deduzione generica non è opponibile.
  • L'intimazione di pagamento è adeguatamente motivata quando indica gli elementi essenziali per identificare il credito, quali numero e partita di ruolo, campagne di riferimento e importi, e non deve riprodurre analiticamente tutti gli elementi della cartella o del ruolo.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardivitàDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

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