Sentenza n. 10555/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione resistente sull’istanza in data 25 aprile 2025, con cui il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diploma conseguito in Spagna per l’insegnamento sul sostegno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un diploma conseguito in Spagna per l’insegnamento sul sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitato all'estero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha presentato il 25 aprile 2025 al Ministero dell’Istruzione e del Merito una domanda di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna per l’insegnamento sul sostegno. Ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, nonostante la scadenza dei termini per la conclusione del procedimento, evidenziando anche l’impossibilità di essere inserito nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero si è costituito senza concludere il procedimento né adottare un provvedimento espresso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio inadempimento: presentazione di un’istanza formale e scadenza del termine previsto senza pronuncia dell’amministrazione. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 sia dei termini specifici dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, con eventuale richiesta di integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. In assenza di richieste di integrazione, il termine complessivo massimo è stato individuato in quattro mesi. Il Ministero è stato condannato a emanare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato sin d’ora, per l’eventuale persistente inerzia, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi entro i successivi 90 giorni. L’amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro, oltre oneri e accessori, per le spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il termine generale per la conclusione del procedimento è individuato in trenta giorni, salva l’applicazione di termini specifici.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, chiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
art. 29, comma 2, d.lgs. 104/2010
La decisione applica la tutela avverso il silenzio inadempimento, ordinando all’amministrazione di provvedere con un atto espresso e prevedendo un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Massime di principio
- La presentazione di un’istanza formale e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, senza l’adozione di un provvedimento espresso, sono sufficienti a integrare il silenzio inadempimento e l’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in caso di richiesta di integrazioni, il termine complessivo massimo può arrivare a quattro mesi.
- Accertato il silenzio inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine prefissato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Nel decidere una domanda di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in un altro Stato membro, l’amministrazione e l’eventuale commissario ad acta devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai pertinenti principi elaborati dalla giurisprudenza europea e dall’Adunanza Plenaria.
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