Cassazione Penale, Sentenza n. 12341/2024 del 26/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere per Maniaci relativamente ai delitti connessi al narcotraffico (artt. 73 e 74 d.P.R. n.309/1990) e ha annullato solo un capo. Il ricorrente ha dedotto: 1) travisamento e omessa motivazione in relazione alle intercettazioni (capo 9) ritenute di uso personale anziché di cessione); 2) insufficienza degli elementi probatori per il capo 26) perché non ci sarebbe prova della consegna o del pagamento; 3) errata qualificazione della sua posizione rispetto all'associazione e mancanza di elementi per ritenere una partecipazione stabile all'associazione (art. 273 c.p.p. richiamato dalla difesa); 4) nullità e mancata individualizzazione del ruolo personale nella motivazione; 5) carenza di adeguata motivazione sul mantenimento della custodia carcere e mancato esame di misure meno afflittive (arresti domiciliari con controllo elettronico).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure proposte in larga parte mirino a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, e che il Tribunale del riesame abbia motivato in modo coerente e logico la sussistenza dei gravi indizi fondandosi su un compendio di intercettazioni plurime, continue e corroboranti. Sul punto specifico della consegna materiale la Corte ha confermato che, alla luce della giurisprudenza consolidata, non è sempre necessaria la prova materiale della consegna quando esistano gravi indizi del perfezionamento dell'accordo e di ripetute forniture. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibili o infondati gli altri motivi per carenza di specificità o perché sostanzialmente chiedevano la riconsiderazione del merito. Conseguentemente il rigetto è stato dichiarato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali; la Corte ha disposto la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (T.U. Stupefacenti), art. 73
Articolo richiamato in relazione ai reati di traffico e cessione di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che le intercettazioni e il contesto dimostrino la destinazione allo spaccio e la partecipazione alle attività di distribuzione
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (T.U. Stupefacenti), art. 74
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: utilizzata per valutare la sussistenza di una compagine associativa e la pericolosità concreta dell'indagato
codice di procedura penale, art. 606 (lett. b, c, e)
Fondamento delle doglianze in cassazione (vizio di motivazione, travisamento della prova, omessa motivazione): la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità, che non ammette la semplice rivalutazione del merito
codice di procedura penale, art. 275
Presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari salvo prova contraria: la Corte segnala che la difesa non ha prodotto elementi concreti idonei a superare tale presunzione
codice di procedura penale, art. 192, comma 2
Richiamato in relazione al rigore richiesto nella valutazione di 'dichiarazioni captate' (intercettazioni): la Corte considera che il Tribunale ha esaminato con rigore il materiale intercettativo
codice di procedura penale, art. 292
Richiamato dalla difesa in tema di nullità per mancata individualizzazione della posizione dell'indagato; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia fornito una motivazione individuale sulla posizione di Maniaci
codice di procedura penale, art. 616
Norma utilizzata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (T.U. Stupefacenti), art. 73, comma 5
Richiamata dalla difesa con riferimento a possibile diversa qualificazione come fattispecie lieve; la Corte ha ritenuto la questione priva di interesse per la tutela cautelare nel quadro fattuale complessivo
Massime di principio
- In sede di legittimità la Corte non può essere utilizzata per una semplice rivalutazione del materiale probatorio: va dimostrato un vizio di motivazione che ecceda la normale discrezionalità valutativa del giudice di merito
- Intercettazioni plurime, continuative e coerenti tra loro possono costituire grave quadro indiziario anche in assenza di prova materiale di consegna: la prova dell'accordo e della ripetizione delle forniture è spesso ritenuta sufficiente
- La qualificazione della condotta (uso personale vs cessione) richiede valutazione complessiva del contesto comunicativo; contestazioni isolate sul singolo passaggio intercettato sono spesso insufficienti a rimuovere il giudizio di gravità indiziaria
- La presunzione di esigenze cautelari prevista dall'art. 275 c.p.p. può essere superata solo con elementi concreti e specifici; le doglianze generiche sull'applicabilità di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto) devono essere corredate da fatti idonei a dimostrare l'assenza del pericolo
- Per contestare il travisamento della prova in cassazione è necessario dimostrare l'uso di elementi non presenti nel processo o l'omessa valutazione di prove decisive; non è sufficiente proporre una lettura alternativa delle prove
- La motivazione del giudice del riesame deve contenere un giudizio individualizzato sulla posizione dell'indagato; tuttavia, una valutazione esaustiva del ruolo può risultare adeguata anche se fondata su un quadro indiziario complessivo purché collegata a elementi specifici relativi all'indagato
- Quando si intende invocare una diversa qualificazione giuridica (es. applicazione della fattispecie meno grave), in sede cautelare occorre indicare la concreta utilità di tale diversa qualificazione rispetto alla misura cautelare imposta
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