Cassazione Civile, Ordinanza n. 10049/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
I contribuenti hanno proposto ricorso per correzione di errore materiale ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c. avverso un decreto di estinzione del giudizio di legittimità depositato il 27 giugno 2023. Sostenevano che nel dispositivo del decreto vi fosse un errore materiale perché era stata indicata come unica parte controricorrente una sola persona, mentre le parti controricorrenti erano in realtà due; inoltre il decreto non aveva disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La Corte ha rilevato che l'errore emergeva ictu oculi dagli atti e che la correzione poteva essere disposta anche d'ufficio. Ha quindi corretto il dispositivo nel senso che la condanna alle spese deve intendersi pronunciata in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, con liquidazione di euro 2.900 per compensi oltre accessori di legge e con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha modificato il decreto di estinzione del giudizio n. 18244/2023 del 27 giugno 2023. In particolare, il dispositivo è stato corretto sia quanto all'indicazione delle parti beneficiarie della condanna alle spese, che dovevano essere entrambe le parti controricorrenti, sia quanto alla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari. La liquidazione delle spese è stata confermata in euro 2.900 per compensi, oltre accessori di legge. Il provvedimento si limita alla correzione materiale del precedente decreto, senza incidere su altri profili della definizione del giudizio.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
Norma richiamata come base del procedimento di correzione degli errori materiali negli atti del giudice.
art. 288 c.p.c.
Norma richiamata per la forma e il procedimento di correzione dell'errore materiale.
art. 391-bis c.p.c.
la correzione può essere non solo domandata, ma anche «rilevata d'ufficio dalla Corte»
La Corte afferma che, a seguito della modifica normativa, la correzione dell'errore materiale può essere disposta anche d'ufficio dalla Corte di cassazione.
art. 86 c.p.c.
Richiamato solo per la dichiarazione dei difensori di agire anche quali procuratori di se stessi.
art. 1-bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n. 168/2016 conv. in l. n. 197/2016
Richiamato per evidenziare la modifica dell'art. 391-bis c.p.c. che consente la rilevazione d'ufficio della correzione.
Massime di principio
- L'errore materiale è emendabile quando risulti ictu oculi dagli atti e consista in una mera svista del giudice, senza necessità di riesame del merito o della decisione sostanziale.
- Nel giudizio di cassazione la correzione degli errori materiali può essere chiesta dalla parte oppure rilevata d'ufficio dalla Corte, ove il testo del provvedimento presenti un errore evidente.
- Se nel dispositivo di un provvedimento sono erroneamente indicate le parti destinatarie della condanna alle spese, la correzione può precisare che la condanna opera in favore di tutte le parti effettivamente soccombenti o vittoriose secondo gli atti.
- La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario può essere oggetto di correzione quando la sua omissione dipenda da una semplice svista e risulti dagli atti la dichiarazione di antistatarietà.
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