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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02794/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia non riguarda il merito della pretesa originaria, ma la correzione di un'ordinanza della Cassazione che aveva accolto il ricorso della società e condannato gli intimati alla rifusione delle spese di lite senza però aggiungere, nel dispositivo, la formula di attribuzione delle spese ai difensori dichiaratisi antistatari. La società ha proposto istanza ex art. 287 c.p.c. sostenendo che nelle conclusioni del ricorso era stata espressamente chiesta la liquidazione delle spese "con attribuzione"; pertanto chiedeva la rettifica dell'ordinanza per inserire nel dispositivo la clausola di attribuzione ai procuratori antistatari.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale. Ha ritenuto che l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario sia emendabile con il rimedio della correzione ex art. 287 c.p.c., secondo un orientamento consolidato. Di conseguenza ha disposto che l'ordinanza n. 20494/2024 sia corretta aggiungendo nel dispositivo, dopo la statuizione sulle spese, le parole "con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari".

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    istanza ex art. 287 c.p.c.

    È utilizzabile per correggere l'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese quando risulti che la parte l'abbia domandata e il difensore sia dichiarato antistatario.

Massime di principio

  • L'omessa indicazione, nel dispositivo, dell'attribuzione delle spese al difensore dichiaratosi antistatario integra un errore materiale correggibile con il procedimento di correzione, non richiedendo una nuova decisione sul merito della liquidazione delle spese.
  • Il difensore antistatario è legittimato a proporre in proprio l'istanza di correzione quando la sentenza o ordinanza ometta la distrazione richiesta.
  • Quando dalle conclusioni e dal contenuto del provvedimento risulti la volontà di porre le spese a carico della controparte, la mancata aggiunta della clausola di attribuzione ai procuratori antistatari può essere emendata mediante rettifica del dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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