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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30953/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del 3/11/2021 che rigettava la revoca della confisca di terreni e opere derivante dalla sentenza di merito del 20/1/2012. Le censure principali sono: mancata verifica o motivazione sull'elemento soggettivo del reato di lottizzazione abusiva (colpa/volontà), contrasto con l'art. 7 CEDU e con la giurisprudenza europea sulla proporzionalità delle misure ablative; omissione di valutazione della proporzionalità della confisca; errata applicazione o invocazione dell'art. 578-bis c.p.p.; omissione di considerare atti e provvedimenti amministrativi (variante al PRG, delibere comunali, concessioni in sanatoria e condoni) che avrebbero legittimato o comunque reso incompatibile la confisca; mancata valutazione della documentazione tecnica prodotta e delle prove offerte in incidente di esecuzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e ha confermato l'ordinanza impugnata. Principali argomenti della decisione: (i) la confisca disposta con sentenza irrevocabile si mantiene salvo che sia prodotto un atto amministrativo che "ex post" riconosca la conformità della lottizzazione agli strumenti urbanistici; nel caso di specie non risultava alcun riconoscimento tale da impedire la confisca (la pianificazione specifica era rimandata alla redazione di un nuovo PRG, non vi era variante o atto di rinuncia all'acquisizione); (ii) il rilascio di concessioni in sanatoria e/o condoni per singole opere non legittima retroattivamente la lottizzazione né sostituisce la variante urbanistica richiesta dalla L. n. 47/1985 per la sanatoria degli insediamenti riconducibili a lottizzazione abusiva; (iii) nell'incidente di esecuzione non è possibile rimettere in discussione l'accertamento definitivo, anche sotto il profilo soggettivo, già compiuto con la sentenza irrevocabile; (iv) il profilo della proporzionalità è rilevante ma, nel caso di richiesta di revoca della misura esecutiva, la parte doveva proporre argomenti concreti e specifici volti a dimostrare che la confisca fosse sproporzionata rispetto al caso concreto; tali argomenti non sono stati prodotti; (v) l'art. 578-bis c.p.p., essendo di natura processuale, non impedisce la mantenuta efficacia della confisca già disposta per reati commessi prima della sua entrata in vigore. Conseguenza pratica: confermata la revoca negata e mantenuta la confisca dei beni indicati.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001

    art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380/2001

    Disciplina la confisca dei terreni lottizzati; la Corte ha ritenuto che la confisca costituisca sanzione irrogabile dal giudice penale indipendentemente dalla sopravvenuta prescrizione del reato ove sia stato accertato l'illecito, salvo l'esistenza di un provvedimento amministrativo che ex post ne renda impossibile l'applicazione.

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dalla corte: la sua natura processuale consente la conservazione della confisca anche per reati commessi prima della sua entrata in vigore; nel caso di specie non è stata comunque determinante per la decisione di conferma della confisca.

  • art. 7 CEDU

    art. 7 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Richiamato in relazione alle censure sulla retroattività e sulla certezza del diritto; la Corte ha ritenuto che le garanzie convenzionali non siano violate, posto che la confisca si fonda su accertamento definitivo e su principi processuali che rispettano il giusto processo.

  • Protocollo n. 1, art. 1 CEDU (giurisprudenza GIEM)

    Protocollo n. 1, art. 1 CEDU

    Richiamato per il principio di proporzionalità (ragionevole rapporto tra mezzi e scopo). La Corte ha richiamato la Grande Chambre (sentenza G.I.E.M.) ma ha osservato che, nell'ambito dell'incidente di esecuzione, la proporzionalità poteva essere efficacemente dedotta solo con argomentazioni concrete e specifiche che i ricorrenti non hanno fornito.

  • L. n. 47/1985, art. 29

    Stabilisce che la sanatoria di insediamenti realizzati in violazione degli strumenti urbanistici richiede, per gli interventi legati a lottizzazione abusiva, una variante specifica di recupero urbanistico. La Corte ha ribadito che le singole concessioni in sanatoria non sostituiscono la variante prevista dalla legge.

  • L. n. 326/2003, art. 32 (condono)

    Norme sul condono edilizio: la Corte ha affermato che il rilascio di concessioni in sanatoria o condoni per singole opere non produce, di per sé, la conformità della lottizzazione agli strumenti urbanistici né impedisce la confisca, salvo che non vi sia un atto amministrativo di variante/riconoscimento ex post.

  • art. 129, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato nella critica difensiva: la Corte ha osservato che la norma non consente di riaprire in incidente di esecuzione questioni sostanziali già definitivamente accertate nella sentenza di merito.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte EDU (sent. G.I.E.M. 28/6/2018; Sez. Un. "Perroni" n. 13539/2020; Sez. Un. n. 4145/2022 e pronunce interne)

    Sentenza Grande Chambre CEDU G.I.E.M. 28/6/2018; Sez. Un. Cass. n. 13539/2020; Sez. Un. Cass. n. 4145/2022

    La giurisprudenza sovranazionale richiede un bilanciamento/proporzionalità e critica applicazioni automatiche della confisca. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno però chiarito che l'art. 44 permette l'accertamento dell'illecito anche con i caratteri di pronuncia che, pur non essendo formalmente condanna, consentono al giudice penale di disporre misure ablative nel rispetto del giusto processo. La Corte ha applicato e conciliato questi orientamenti rigettando i ricorsi.

Massime di principio

  • La confisca disposta con sentenza irrevocabile può essere mantenuta anche se il reato è prescritto, purché l'accertamento definitivo abbia già valutato gli elementi oggettivi e soggettivi della lottizzazione; in incidente di esecuzione non è possibile riaprire il giudizio di merito.
  • Il rilascio di concessioni in sanatoria o condoni per singole opere non legittima automaticamente una lottizzazione abusiva: per 'sanare' una lottizzazione serve, di regola, un atto amministrativo di variante/riconoscimento ex post che dimostri la conformità urbanistica e la rinuncia dell'amministrazione all'acquisizione.
  • La proporzionalità della confisca è un criterio costituzionalmente e convenzionalmente rilevante, ma chi chiede la revoca deve proporre elementi concreti e specifici (alternative meno afflittive, grado di responsabilità, incidenza sul diritto di proprietà) per dimostrare il carattere sproporzionato della misura.
  • L'art. 578-bis c.p.p. ha natura processuale e non impedisce, in sé, il mantenimento di confische già disposte per fatti antecedenti alla sua entrata in vigore, ove il giudicato e gli accertamenti processuali lo consentano.
  • Il giudice penale non può sostituirsi all'autorità amministrativa nel governo del territorio: solo un atto amministrativo inequivoco e legittimo che riconosca ex post la conformità può impedire la confisca disposta dal giudice penale.
  • Le questioni di merito urbanistico e di pianificazione (vocazione edificatoria delle aree, piano particolareggiato, varianti) incidono sulla confisca solo se tradotte in provvedimenti amministrativi formali e antecedenti/anterogativi rispetto all'esecuzione; mere prospettazioni o documentazione tecnica non sostituiscono l'atto amministrativo necessario.

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