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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39792/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Carchidi è stato ritenuto responsabile del reato di diffamazione aggravata e continuata per avere consentito la pubblicazione, come direttore responsabile della testata, di due articoli apparsi nel 2020 su un blog collegato al settimanale online "Cosenza Sport" che attribuivano a Mariggiò fatti gravi (tra cui ricatti agli inquirenti e responsabilità penali) e lo qualificavano come "imputato". In primo grado e in appello è stata esclusa la scriminante del diritto di critica perché mancava la verità del fatto storico alla base delle accuse e le espressioni usate eccedevano i limiti di continenza; l'appello ha confermato la condanna sulla base di screenshot, indagini della Polizia Giudiziaria e testimonianze che hanno ricondotto le pubblicazioni alla testata diretta dal ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Carchidi. Sono state respinte le censure relative a presunte imprecisioni sul nome del sito e sull'anno 2017 (considerate inesposte in appello o meri lapsus), nonché l'eccezione circa l'inadeguatezza probatoria degli screenshot, ritenuti documenti utilizzabili e confermati da indagini della Polizia Giudiziaria. È stata altresì confermata l'esclusione della causa di giustificazione prevista dall'art. 51 cod. pen., sia per la mancanza del requisito della verità del fatto storico al momento della pubblicazione sia per l'eccesso nei toni e nelle espressioni usate. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali e di rappresentanza nel giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 51 cod. pen. (scriminante del diritto di critica)

    La Corte ha ricordato che la scriminante richiede verità del fatto storico (anche putativa e diligentemente verificata), pertinenza e continenza espressiva. Nel caso di specie è stata esclusa perché la notizia era falsa al momento della pubblicazione e le espressioni eccedevano la continenza.

  • art. 234 cod. proc. pen. (prove documentali)

    La Corte ha affermato che le riproduzioni informatiche di pagine web o messaggi (screenshot) rientrano nelle prove documentali e sono pienamente acquisibili; la loro valutazione spetta al giudice del merito in base all'attendibilità complessiva e ad eventuali indagini che ne confermino la provenienza.

  • art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese per rigetto del ricorso)

    In caso di rigetto del ricorso per cassazione la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, applicando l'articolo citato.

  • Principio di non proponibilità in Cassazione di questioni nuove (giurisprudenza consolidata)

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui in Cassazione non possono essere sollevate questioni nuove rispetto a quelle dedotte in sede di merito, salvo profili rilevabili d'ufficio; la doglianza sulla distinzione tra "iacchitè.com" e "iacchitè.blog" non era stata prospettata in appello ed è quindi inammissibile.

Massime di principio

  • Per far valere la scriminante del diritto di critica è essenziale che il fatto storico su cui si fonda la critica sia vero o almeno putativamente vero in base a un diligente accertamento delle fonti al momento della pubblicazione.
  • Le espressioni utilizzate nella critica devono rimanere entro i limiti della continenza: toni aspri sono ammessi, ma attacchi personali gratuiti o attribuzioni di condotte criminali prive di fondamento non sono scriminati.
  • Gli screenshot e altre riproduzioni informatiche sono ammissibili come prova documentale; tuttavia, il loro valore probatorio può essere rafforzato da accertamenti tecnici o indagini ufficiali che ne confermino l'autenticità e la provenienza.
  • Non si possono sollevare in Cassazione questioni fattuali o difese non svolte in sede di merito; tali questioni devono essere tempestivamente dedotte in primo grado o in appello per essere valutate in sede di legittimità.
  • Eventuali sviluppi successivi (es. processi o assoluzioni dell'interessato) non sanano retroattivamente la falsità di affermazioni diffuse in un momento anteriore: la verifica della verità va effettuata rispetto al tempo della pubblicazione.
  • Chi pubblica contenuti editoriali o dirige testate deve conservare e poter dimostrare la prova della provenienza e autenticità delle pubblicazioni e, in caso di notizie lesive, documentare il vaglio delle fonti effettuato prima della pubblicazione.

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