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Sentenza

Sentenza n. 149/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire i sei scatti stipendiali normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, col conseguente obbligo in capo all'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei benefici economici di cui alla disposizione citata e per la consequenziale condanna dell'Istituto resistente a versare quanto dovuto al ricorrente, con maggiorazione degli interessi fino all'effettivo soddisfo.

Giustizia amministrativa202500159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancata rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto a percepire i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e la conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita, con inclusione dei benefici nella relativa base di calcolo, oltre alla condanna dell'INPS al pagamento delle somme dovute e degli interessi. L'INPS si è costituito resistendo. Il ricorrente ha invocato l'applicazione del beneficio anche in caso di cessazione dal servizio a domanda.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata, richiamando la propria giurisprudenza consolidata, confermata dal Consiglio di Stato. Ha riconosciuto il diritto ai sei scatti stipendiali in favore degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio sia avvenuta a domanda. Ha ritenuto che l'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 riguardi esclusivamente la base pensionabile e non il calcolo dell'indennità di buonuscita; che l'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231/1990 non abbia fatto rivivere la precedente limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso; e che il termine previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda non abbia natura decadenziale, essendo funzionale soltanto alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. Ha quindi accertato il diritto del ricorrente e l'obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo i sei scatti nella base di calcolo. L'INPS è stato condannato al pagamento di 1.000 euro per spese di giudizio, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato dopo il passaggio in giudicato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità

    Prevede il beneficio dei sei scatti stipendiali; il termine per la domanda non ha natura decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio, ma serve a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503

    La disposizione riguarda la sola base pensionabile e non disciplina il calcolo dell'indennità di buonuscita.

  • art. 11 l. n. 231/1990

    La disposizione, che aveva sostituito l'art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, è stata abrogata; l'abrogazione non ha determinato la reviviscenza della precedente limitazione del beneficio.

  • art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010

    L'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231/1990 non comporta la reviviscenza della disciplina previgente che limitava il beneficio ad alcune cause di cessazione dal servizio.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la controversia può essere decisa sulla base di giurisprudenza consolidata e degli atti di causa.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell'obbligo dell'amministrazione soccombente di rimborsare il contributo unificato versato, all'atto del passaggio in giudicato.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio sia avvenuta a domanda.
  • L'art. 4 d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non incide sulla determinazione della base di calcolo dell'indennità di buonuscita e non esclude l'inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
  • L'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente disciplina limitativa del beneficio dei sei scatti ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
  • Il termine previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è decadenziale rispetto al diritto al beneficio, essendo funzionale esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi

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