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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12489/2025 del 11/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente ordinario connesso a più conti anticipi/finanziamento, i cui addebiti venivano girocontati sul conto principale. La società correntista e la garante chiedevano la rideterminazione del saldo, sostenendo la nullità di varie poste addebitate dalla banca: anatocismo da capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, commissioni di massimo scoperto, interessi ultralegali non pattuiti, errata computazione delle valute, e usura. Chiedevano inoltre la declaratoria di nullità della fideiussione prestata dalla garante. La banca e i successivi aventi causa resistevano, contestavano la domanda, eccepivano la prescrizione parziale dell’azione di ripetizione e proponevano domanda riconvenzionale per il saldo passivo. In appello la Corte territoriale confermava il rigetto delle domande principali. Con il ricorso per cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione delle norme sulla ripetizione dell’indebito e sulla prescrizione, per avere la Corte d’appello individuato le rimesse solutorie sulla base del saldo banca e non del saldo rettificato epurato dagli addebiti nulli; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 119 TUB, per non avere applicato il criterio del saldo zero in presenza di produzione parziale degli estratti conto e di domande contrapposte delle parti; 3) nullità della fideiussione perché conforme allo schema ABI sanzionato in sede antitrust; 4) nullità della sentenza per omessa pronuncia sui conti anticipi, che si assumevano compresi nel perimetro della domanda o comunque da considerare per relationem.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale e, per adesione, anche i corrispondenti motivi del ricorso incidentale del fallimento. Ha invece dichiarato inammissibile il terzo motivo sul tema della fideiussione, e inammissibile il quarto motivo relativo ai conti anticipi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame conforme ai principi affermati. La decisione ribadisce che, nelle cause bancarie di ripetizione dell’indebito, la ricerca delle rimesse solutorie va svolta solo dopo aver espunto dal saldo tutte le competenze illegittime; inoltre, nei giudizi con domande contrapposte e documentazione incompleta, il criterio del saldo zero può operare solo nei limiti e secondo la ripartizione dell’onere della prova delineata dalla giurisprudenza consolidata. È stata invece confermata l’inammissibilità della censura sulla fideiussione per carenza di specifica allegazione dei fatti necessari alla rilevazione della nullità, e quella sui conti anticipi per mancato confronto con le rationes decidendi della sentenza di appello.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    richiamato quale fondamento dell’azione di ripetizione dell’indebito conseguente alla nullità delle clausole bancarie e delle competenze illegittime

  • art. 2046 c.c.

    richiamato nel primo motivo, ma non risulta centrale nella ratio decidendi

  • art. 1815 c.c.

    citato tra le norme invocate contro l’addebito di interessi ritenuti illegittimi o usurari

  • art. 1820 c.c.

    citato nel primo motivo tra le norme invocate

  • art. 1826 c.c.

    citato nel primo motivo tra le norme invocate

  • art. 1843 c.c.

    citato nel primo motivo tra le norme invocate

  • art. 1422 c.c.

    richiamato nel dibattito sul rapporto tra azione di nullità e azione di ripetizione, per ribadire che la nullità non è soggetta a prescrizione mentre la ripetizione sì

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per affermare che l’onere probatorio sulla ricostruzione del rapporto di conto corrente varia secondo la posizione processuale assunta dalle parti e la presenza di domande contrapposte

  • art. 119 TUB

    richiamato con riferimento alla richiesta della correntista di ottenere la documentazione bancaria necessaria alla ricostruzione del rapporto

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato implicitamente come parametro dell’inammissibilità del motivo d’appello non specificamente confrontato con le rationes decidendi

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per l’onere di specifica indicazione e localizzazione processuale dei fatti e delle allegazioni su cui si fonda il motivo

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al dedotto vizio di omessa pronuncia/corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla fideiussione e sul preteso omesso esame delle allegazioni

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per la valutazione degli elementi probatori nella ricostruzione del saldo

  • art. 34 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla omessa pronuncia sui conti anticipi

  • art. 163 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla nullità dell’atto introduttivo per difetto di specificità della domanda

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato per la dedotta nullità dell’atto di citazione per incertezza di petitum e causa petendi

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato per la discussione sulla possibilità di precisare o integrare la domanda nei termini consentiti dalle preclusioni processuali

  • art. 2 l. 287/1990

    richiamato per la dedotta nullità antitrust della fideiussione conforme allo schema ABI

  • provvedimento Banca d’Italia n. 55 del 2.5.2005

    richiamato come atto di vigilanza che avrebbe sanzionato lo schema ABI di fideiussione ritenuto anticoncorrenziale

  • art. 2709 c.c.

    citato come possibile fonte di prova alternativa agli estratti conto

  • art. 2710 c.c.

    citato come possibile fonte di prova alternativa agli estratti conto

Massime di principio

  • Nelle controversie bancarie aventi ad oggetto la nullità di clausole o prassi illegittime e la conseguente ripetizione di indebito, la verifica delle rimesse solutorie deve essere preceduta dalla ricostruzione del saldo depurata da tutte le poste illegittimamente addebitate dalla banca.
  • Il criterio del saldo rettificato è logicamente e giuridicamente preliminare rispetto all’individuazione dei versamenti solutori: solo dopo l’eliminazione degli addebiti nulli si può stabilire quali rimesse abbiano effettiva natura di pagamento e quali siano invece meramente ripristinatorie.
  • Nel giudizio sul conto corrente con domande contrapposte di banca e correntista, l’onere della prova va distribuito in modo coerente con le rispettive pretese: ciascuna parte deve provare i fatti costitutivi del diritto che fa valere, senza poter trarre vantaggio dalle lacune probatorie dell’altra.
  • La mancanza di alcuni estratti conto non conduce automaticamente al saldo zero: tale criterio è utilizzabile solo nei limiti in cui sia compatibile con la posizione processuale della parte che lo invoca e con l’assenza di altri elementi probatori idonei a ricostruire il rapporto.
  • Il giudice può utilizzare anche mezzi di prova diversi dagli estratti conto, purché siano idonei a ricostruire in modo affidabile le movimentazioni del rapporto; in caso contrario, l’incompletezza documentale resta rilevante secondo le regole sull’onere probatorio.
  • La rilevazione officiosa della nullità contrattuale presuppone che i fatti costitutivi della nullità siano stati tempestivamente allegati e acquisiti al processo di merito; il potere officioso non consente di superare le preclusioni processuali né di colmare integralmente carenze di allegazione.
  • La nullità parziale di un contratto ‘a valle’ di un’intesa anticoncorrenziale può essere rilevata solo se dagli atti risultano tutti gli elementi fattuali necessari a individuare le clausole rilevanti e il perimetro temporale e causale dell’illegittimità.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteIntermediazione finanziariaImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizioneBuona fede e correttezza

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