Cassazione Penale, Sentenza n. 20258/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto il reclamo contro la sanzione disciplinare (esclusione dalle attività comuni per 3 giorni) inflitta per aver rivolto un'espressione irrispettosa a un agente di polizia penitenziaria. Denunciava: 1) irregolarità procedurale perché la contestazione dell'illecito e la convocazione davanti al consiglio di disciplina erano state comunicate con un unico atto (violazione dell'art. 81 DPR 30/06/2000 n. 230), con conseguente menomazione della possibilità di formulare discolpe; 2) vizio della valutazione probatoria poiché l'ordinanza si era fondata sul rapporto dell'agente che 'fa prova fino a querela di falso', mentre il ricorrente aveva iniziato un procedimento penale (denuncia-querela) per falso e aveva prodotto ulteriori atti volti a dimostrare l'ostilità dell'agente.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: 1) l'art. 81 del regolamento penitenziario non prevede una separazione tra atto di contestazione e atto di convocazione e non impone una fase preliminare di valutazione delle discolpe da parte del direttore prima della convocazione al consiglio di disciplina; il detenuto è comunque informato del diritto di proporre discolpe e il direttore può svolgere accertamenti nelle more; 2) la prova del rapporto redatto da un pubblico ufficiale permane fino alla querela di falso prevista dal processo civile e la semplice denuncia-querela penale non surroga il rimedio civile tecnico della querela di falso. È stata disposta inoltre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 81 (Regolamento di esecuzione)
"1. Allorchè un operatore penitenziario constata direttamente o viene a conoscenza che una infrazione è stata commessa, redige rapporto, indicando in esso tutte le circostanze del fatto. Il rapporto viene trasmesso al direttore per via gerarchica. 2. Il direttore, alla presenza del comandante del reparto di polizia penitenziaria, contesta l'addebito all'accusato, sollecitamente e non oltre dieci giorni dal rapporto, informandolo contemporaneamente del diritto ad esporre le proprie discolpe. 3. Il direttore, personalmente o a mezzo del personale dipendente, svolge accertamenti sul fatto. 4. Quando il direttore ritiene che debba essere inflitta una delle sanzioni previste nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 39 della legge convoca, entro dieci giorni dalla data della contestazione di cui al comma 2, l'accusato davanti a sé per la decisione disciplinare. Altrimenti fissa, negli stessi termini, il giorno e l'ora della convocazione dell'accusato davanti al consiglio di disciplina. Della convocazione è data notizia all'interessato con le forme di cui al comma 2."
La norma non richiede una separazione temporale obbligatoria tra contestazione e convocazione: è sufficiente che il detenuto venga informato del diritto di esporre discolpe e che il direttore possa svolgere accertamenti; la convocazione e la contestazione possono essere comunicate con lo stesso atto nei termini previsti.
Istituto della querela di falso (procedura civile)
Il rapporto redatto da un pubblico ufficiale fa prova fino a querela di falso in sede civile; la querela di falso è lo strumento tecnico previsto per contestare efficacemente la fede probatoria di un documento pubblico e non può essere sostituita da una denuncia-querela penale.
Codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Disciplina la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente soccombente, applicata nella specie.
Giurisprudenza citata (Sez. 2, Ordinanza n. 2608 del 29/01/2024)
Richiamata per distinguere il giudizio civile di falso dal procedimento penale: entrambi possono rimuovere l'efficacia probatoria di un documento ma perseguono finalità diverse (accertamento della non verità nel civile vs individuazione dell'autore nel penale).
Massime di principio
- La contestazione dell'addebito e la convocazione davanti al consiglio di disciplina possono essere comunicate con un unico atto purché venga rispettato il termine e sia garantito al detenuto l'avviso del diritto di proporre discolpe; non esiste una fase obbligatoria di valutazione preliminare delle discolpe da parte del direttore prima della convocazione.
- Il diritto di difesa del detenuto è ritenuto tutelato se questi ha potuto depositare memorie e fornire la propria versione nel corso del procedimento disciplinare; la mera coincidenza formale di atti non determina automaticamente illegittimità procedurale quando il contenuto informativo e i termini sono rispettati.
- Il rapporto redatto da un pubblico ufficiale ha valore probatorio fino a querela di falso in sede civile: per sottrarre efficacia probatoria al documento occorre il rimedio specifico previsto dal rito civile e non basta l'avvio di un procedimento penale per falso.
- La denuncia-querela presentata in sede penale non equivale alla querela di falso in sede civile e, pertanto, non cambia la valutazione probatoria in un procedimento disciplinare o in una successiva impugnazione civile/penale se non si produce il relativo giudizio di falsità civile.
- I termini brevi previsti dal regolamento penitenziario (in particolare il termine di 10 giorni) mirano a una pronta definizione del procedimento disciplinare del detenuto; perciò le interpretazioni che creerebbero fasi aggiuntive rischiano di alterare il sistema di tutela temporale previsto dalla norma.
- In procedimenti disciplinari carcerari la mancata prova di un vizio procedurale o la persistenza della prova documentale a carico del detenuto portano, salvo elementi nuovi e specifici, al rigetto del reclamo e all'addebito delle spese processuali al ricorrente soccombente.
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