Sentenza n. 1523/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’INPS alla riliquidazione del TFS mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, appartenente alla Polizia Penitenziaria dal 10 marzo 1986 e collocato in quiescenza su domanda il 10 giugno 2023, dopo 37 anni e 3 mesi di servizio effettivo e all’età di 56 anni, ha chiesto l’accertamento del diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali, ciascuno del 2,5%, nella base di calcolo del TFS, nonché la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze, degli interessi e della rivalutazione. Ha dedotto la violazione dell’art. 6-bis d.l. 387/1987, come modificato dall’art. 21 l. 232/1990, sostenendo che il beneficio non gli era stato riconosciuto nonostante le richieste rivolte all’ente previdenziale. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità per difetto di interesse, non essendo ancora maturati i termini di pagamento del TFS, la carenza di legittimazione passiva, la decadenza dal beneficio e l’insussistenza dei presupposti normativi, assumendo che il ricorrente fosse cessato volontariamente dal servizio e non avesse presentato la domanda entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti. Ha inoltre richiamato gli artt. 81 e 97 Cost. La memoria e la documentazione dell’INPS sono state depositate tardivamente rispetto all’udienza pubblica.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato inammissibili la memoria di costituzione e la documentazione dell’INPS perché depositate il 18 maggio 2026, oltre il termine perentorio previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. per l’udienza del 10 giugno 2026. L’ente non ha dimostrato l’esistenza di estreme difficoltà tali da giustificare il deposito tardivo. In assenza di specifiche contestazioni ritualmente dedotte, il Collegio ha ritenuto provata la domanda sulla base della documentazione del ricorrente. Nel merito, ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l’applicazione dell’art. 6-bis d.l. 387/1987, rilevando l’appartenenza del ricorrente alla Polizia Penitenziaria e il possesso, al momento del collocamento in congedo, dell’anzianità anagrafica e contributiva richiesta dalla norma. Ha quindi accertato il diritto al beneficio economico dei sei scatti stipendiali, imposto all’amministrazione il ricalcolo del TFS con inclusione degli scatti nella base di calcolo e condannato l’INPS al pagamento delle somme aggiuntive, oltre agli interessi legali dal dovuto al soddisfo. Le spese sono state integralmente compensate per la natura della controversia e la non univocità della giurisprudenza.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito in l. 20 novembre 1987, n. 472
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità.
La disposizione è stata ritenuta applicabile al dipendente della Polizia Penitenziaria in possesso dell’anzianità anagrafica e contributiva richiesta, con conseguente inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del TFS.
art. 21, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 232
La norma è richiamata quale disposizione modificativa dell’art. 6-bis d.l. 387/1987.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Prevede termini perentori per il deposito di memorie e documenti; il loro mancato rispetto comporta l’inammissibilità del deposito tardivo, salvo la dimostrazione di estreme difficoltà.
Massime di principio
- Il dipendente della Polizia Penitenziaria che, al momento del collocamento in quiescenza, possieda almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile ha diritto al beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. 387/1987, con inclusione degli scatti nella base di calcolo del TFS, qualora siano integrati i presupposti normativi ritenuti applicabili dal giudice.
- Il riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali comporta l’obbligo dell’ente previdenziale di ricalcolare il TFS e di corrispondere le differenze dovute, oltre agli interessi legali dal momento in cui le somme erano dovute fino al soddisfacimento.
- La memoria e la documentazione depositate oltre il termine perentorio previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. sono inammissibili, salvo che la parte dimostri l’esistenza di estreme difficoltà che abbiano impedito il deposito tempestivo.
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