Cassazione Penale, Sentenza n. 23905/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Refolo era stato condannato per peculato in relazione a somme percepite dai pazienti durante l'attività di medicina libero professionale in regime di intramoenia allargata (attività svolta dal 2009 a settembre 2012). L'imputato contestava: 1) vizio di motivazione e illegittima inversione dell'onere della prova, sostenendo che molte delle prestazioni erano state regolarmente documentate con ricevute/fatture; 2) la mancata esclusione della qualifica di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio (sosteneva che la prassi di ricevere direttamente i pagamenti fosse contra legem e che quindi il possesso non avesse "ragione di servizio", con conseguente diversa qualificazione del reato in appropriazione indebita); 3) il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; 4) il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 323-bis c.p. (contestando la ritenuta "sistematicità" della condotta).
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza di condanna (piena conformità fra giudici di merito). È stata ritenuta provata l'appropriazione, per euro 14.346,34, di somme riscosse "brevi manu" dai pazienti senza riversare la quota spettante alla ASL. La Corte ha confermato la qualificazione come peculato: l'attività intramoenia allargata costituisce erogazione di servizio sanitario pubblico e il denaro percepito dal medico ha "ragione di servizio", anche se la regolamentazione aziendale vietava la riscossione diretta in contanti. I motivi di doglianza sulla motivazione sono stati ritenuti inammissibili o infondati in cassazione. Non sono state concesse le circostanze attenuanti invocate (tenuità del danno e art. 323-bis), essendosi ravvisata una condotta abituale e di una gravità complessiva incompatibile con le attenuanti. Esito operativo: rigetto del ricorso, conferma della condanna a 2 anni e 4 mesi di reclusione, interdizione dai pubblici uffici per la medesima durata, statuizioni civili in favore della ASL Lecce e condanna al pagamento delle spese processuali e di rappresentanza della parte civile.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen. (peculato)
La Corte ha ritenuto integrato il reato di peculato perché le somme incassate dal medico avevano la "ragione di servizio" in quanto derivanti da attività di erogazione del servizio sanitario pubblico svolta per conto della ASL
art. 81, secondo comma, cod. pen. (concorsualità o continuazione)
Richiamato in relazione alla struttura della pena per le condotte contestate (concorso di reati o continuazione), confermando la quantificazione della pena complessiva
art. 192 cod. proc. pen. (onere della prova e requisiti degli indizi)
Richiamato dalla difesa per chiedere rigore sui requisiti degli indizi (gravità, precisione e concordanza); la Corte ha però ritenuto che le risultanze testimoniali e documentali fossero sufficienti e congruamente motivate
Regolamento per l'attività libero professionale intramuraria (delibera n. 3755 del 25.11.2009) ASL Lecce
Il regolamento vietava la riscossione diretta da parte del sanitario; la Corte ha ritenuto però che la violazione di tale divieto non escluda la "ragione di servizio" del possesso delle somme percepite, ossia la natura pubblicistica del denaro
art. 323-bis cod. pen. (circostanza attenuante speciale)
Invocata dalla difesa come attenuante; la Corte ha ritenuto che la condotta fosse abituale e di gravità complessiva tale da escludere il riconoscimento dell'attenuante
art. 62, n. 4 cod. pen. (circostanze attenuanti generiche/tenuità del danno)
La Corte ha valutato globalmente la gravità del reato anche oltre l'entità economica e ha ritenuto insufficiente la sola modestia del danno per riconoscere l'attenuante nei reati contro la pubblica amministrazione
Massime di principio
- Quando un sanitario autorizzato svolge prestazioni nell'ambito del servizio sanitario pubblico la somma incassata può avere "ragione di servizio": il suo possesso può integrare il peculato se non viene riversata all'ente, anche se la riscossione diretta in contanti è vietata dal regolamento aziendale
- La violazione di una norma regolamentare che vieti una certa modalità di incasso (es. divieto di riscossione diretta) può aggravare o facilitare l'appropriazione, ma non necessariamente elimina la natura pubblicistica del possesso del denaro
- In Cassazione le censure in fatto che richiedono una rivalutazione della valutazione probatoria sono in gran parte inammissibili: è sindacabile la motivazione solo per vizio formale, manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione di atti essenziali
- Per ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante di particolare tenuità in reati contro la pubblica amministrazione non basta la limitata entità del danno: va valutata la condotta nella sua globalità (abitudinarietà, gravità complessiva, comportamento soggettivo)
- Se il materiale probatorio (documenti, dichiarazioni testimoniali, concordanza delle prove) dimostra che il medico non ha riversato le somme spettanti all'ente, l'accusa di peculato è sostenibile; la difesa deve produrre elementi documentali contrari per mettere in dubbio la ricostruzione
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