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Sentenza

Sentenza n. 384/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, per l’annullamento: a) della nota prot. n. -OMISSIS- del 14 giugno 2023 avente ad oggetto “Comune di -OMISSIS-. C.da -OMISSIS---OMISSIS-. Piano di Lottizzazione denominato: “-OMISSIS-”. Annullamento in Autotutela della Perizia di stima Prot. n. -OMISSIS- del 23 dicembre 2020 e del Parere definitivo Prot. n. -OMISSIS- del 23.03.2021”, adottata dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’omonimo Assessorato; b) della nota prot. A/paesaggistica/20230173119/N. -OMISSIS- del -OMISSIS-, avente ad oggetto “Accertamento di compatibilità paesaggistica per istanze di Condono Edilizio – provvedimento di diniego”, adottata dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’omonimo Assessorato ; - nonché, di ogni altro atto ad esse presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202401303

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sez. III, nella parte in cui, pur annullando per tardività l’autotutela sulla perizia di stima e sul parere paesaggistico favorevole, aveva limitato gli effetti della loro reviviscenza e respinto l’impugnazione del successivo diniego di compatibilità paesaggistica relativo alla posizione della proprietaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

Il complesso edilizio era stato realizzato sulla base di concessioni edilizie del 1989 assistite da pareri paesaggistici favorevoli; successive varianti erano state autorizzate dal Comune senza il preventivo nulla osta paesaggistico e nel 1995 la Soprintendenza aveva espresso parere negativo sulla sanatoria. In seguito il condominio aveva presentato istanze di regolarizzazione ai sensi dell’art. 25, comma 3, della legge regionale siciliana n. 16/2016 e di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004. La Soprintendenza aveva adottato una perizia di stima nel 2020 e un parere favorevole nel 2021, successivamente annullati in autotutela nel giugno 2023 per asserite carenze istruttorie e inesatta rappresentazione della vicenda autorizzatoria. Dopo tale ritiro era stato adottato, per la posizione individuale dell’appellante, un diniego di compatibilità paesaggistica. Il TAR aveva annullato l’autotutela perché esercitata oltre il termine previsto dall’art. 21-nonies l. n. 241/1990, ma aveva limitato in motivazione la portata degli effetti ripristinatori degli atti favorevoli e aveva respinto il ricorso contro il diniego successivo, ritenendolo autonomamente motivato. L’appello ha dedotto l’erroneità di tale interpretazione, la violazione dei limiti del thema decidendum e il vizio di ultrapetizione, nonché l’illegittimità derivata del diniego consequenziale.

La decisione

Il CGARS ha accolto l’appello. Ha ritenuto non contestata e definitiva la statuizione del TAR sull’illegittimità dell’autotutela, esercitata oltre il termine massimo previsto dall’art. 21-nonies l. n. 241/1990 e in assenza dei presupposti derogatori del comma 2-bis. L’annullamento giurisdizionale dell’atto di ritiro produce la reviviscenza ex tunc degli atti favorevoli precedentemente rimossi, con il loro originario contenuto e la loro originaria portata. Il giudice non può ridefinire o restringere tale contenuto, né interpretare preventivamente atti amministrativi la cui efficacia è stata ripristinata, perché ciò viola i limiti della domanda, l’art. 34, commi 1 e 2, c.p.a., e la riserva di amministrazione. È stata quindi espunta dalla sentenza di primo grado la precisazione restrittiva sugli effetti della reviviscenza. Poiché il diniego individuale era stato adottato in via strettamente consequenziale all’autotutela annullata, il venir meno del suo presupposto ha determinato l’illegittimità derivata del diniego, che è stato annullato. Sono rimasti fermi gli altri capi della sentenza, incluso l’annullamento dell’atto generale di autotutela. Le ulteriori censure autonome sono state assorbite. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 1, c.p.a.

    In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda: a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato

    Il giudice amministrativo deve contenere la decisione entro i limiti della domanda proposta.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati

    La norma vieta l’ultrapetizione e impedisce al giudice di sostituirsi all’amministrazione o di definire preventivamente il contenuto di futuri esercizi del potere amministrativo.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L’autotutela annullatoria esercitata oltre il termine massimo previsto dalla disposizione, in assenza dei presupposti derogatori del comma 2-bis, è illegittima; l’annullamento dell’atto di ritiro ripristina ex tunc gli atti favorevoli precedentemente rimossi.

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    I presupposti derogatori al termine massimo per l’annullamento d’ufficio devono ricorrere rigorosamente.

  • art. 25, comma 3, legge regionale Sicilia n. 16/2016

    Costituisce la base normativa regionale della domanda di regolarizzazione presentata dal condominio, come richiamato nel provvedimento.

  • artt. 167 e 181 d.lgs. n. 42/2004

    Costituiscono la base normativa dell’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica.

Massime di principio

  • L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento di autotutela determina la reviviscenza ex tunc degli atti amministrativi favorevoli precedentemente rimossi, i quali riacquistano efficacia secondo il loro originario contenuto e la loro originaria portata.
  • Quando l’autotutela è annullata perché esercitata oltre il termine massimo previsto dalla legge, il giudice ripristina la situazione giuridica preesistente, ma non può ridefinire, limitare o modellare il contenuto degli atti favorevoli tornati efficaci.
  • Il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 34 c.p.a., deve decidere nei limiti della domanda e non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati; è quindi preclusa l’interpretazione conformativa preventiva di atti amministrativi la cui efficacia sia stata soltanto ripristinata.
  • Il provvedimento adottato in via strettamente consequenziale a un atto generale di autotutela, quando quest’ultimo sia annullato e gli atti favorevoli originari tornino efficaci, è illegittimo in via derivata per venir meno del suo presupposto.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaAutorizzazione paesaggisticaAutotutela
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicitàDifetto di motivazione

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