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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3424/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che aveva confermato la custodia cautelare in carcere, deducendo violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione. Sosteneva che dovesse operare la retrodatazione della decorrenza della seconda ordinanza rispetto alla prima (cosiddetta "contestazione a catena"), riducendo così la durata utile della custodia cautelare, e che il mancato riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso fosse errato e lesivo dei suoi diritti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale del riesame nel negare la connessione qualificata (ai fini dell'art. 297, comma 3, c.p.p.) per continuazione, perché mancava l'identità soggettiva dei parteci­pi ai reati contestati nei due distinti procedimenti pendenti davanti a diverse autorità giudiziarie. La Corte ha confermato che la retrodatazione non opera di regola tra procedimenti di competenza diversa se non quando ricorra una connessione qualificata e, ove necessario, quando gli elementi della seconda ordinanza fossero desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il primo procedimento. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (artt. 73 e 74)

    Norme del testo unico sugli stupefacenti che individuano le fattispecie di illecito (detenzione/traffico) contestate all'imputato; usate come delitti-oggetto delle ordinanze cautelari.

  • art. 416-bis c.p.

    Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso, anch'essa contestata nell'imputazione e rilevante per la valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari.

  • art. 297, comma 3, c.p.p.

    Disposizione centrale: regola la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare ('contestazione a catena'). La Corte ha confermato che la retrodatazione opera automaticamente solo nei casi di "connessione qualificata" (art. 12, lett. b) e c) c.p.p.), con limiti ulteriori (es. fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio).

  • art. 12, lett. b) e c) c.p.p.

    Definisce le ipotesi di connessione: lett. b) continuazione (richiede identità soggettiva dei partecipi per la continuazione), lett. c) connessione teleologica (più flessibile sull'identità degli autori). La decisione ha sottolineato la diversità tra le due ipotesi ai fini dell'applicazione della retrodatazione.

  • Sez. U, n. 23166/2020 (Mazzitelli)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata come parametro: stabilisce i limiti e i presupposti per l'applicazione della retrodatazione tra ordinanze emesse in procedimenti diversi.

  • Sez. U, n. 14535/2007 (Librato)

    Principio secondo cui la retrodatazione non ha ragione d'essere quando le ordinanze sono emesse da autorità diverse e i procedimenti non potevano essere riuniti (diversa competenza), salvo i casi di connessione qualificata espressamente previsti.

  • Sez. U, n. 21957/2005 (Rahulia)

    Giurisprudenza che ha enunciato limiti e condizioni di operatività della retrodatazione, specie nei casi in cui l'adozione di provvedimenti scaglionati poteva essere frutto di scelta dell'autorità.

  • Sez. U, n. 53390/2017

    Richiamata per precisare che nella connessione teleologica non è necessaria l'identità tra gli autori del reato fine e del reato mezzo, diversamente dalla continuazione.

  • art. 291, comma 2, c.p.p.

    Norma sulla competenza del giudice e sulla possibilità per il giudice incompetente di adottare misure soltanto in presenza di urgenza; utilizzata per argomentare perché un giudice di competenza diversa non può normalmente adottare misure per fatti di competenza altrui.

  • art. 274 c.p.p.

    Richiamato indirettamente in relazione al concetto di urgenza che giustifica l'adozione di misure dal giudice incompetente.

Massime di principio

  • La retrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. opera principalmente quando sussiste una "connessione qualificata" tra i fatti (conc orso formale, continuazione, connessione teleologica) e, per fatti non connessi, solo se gli elementi della seconda ordinanza erano già desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il primo procedimento.
  • Nel caso di continuazione (art. 12 lett. b) c.p.p.) è necessaria l'identità soggettiva dei partecipi: se mancano gli stessi coautori/partecipi, la connessione per continuazione non ricorre e la retrodatazione non si applica.
  • La connessione teleologica (art. 12 lett. c) c.p.p.) può essere configurata anche senza identità degli autori tra reato-mezzo e reato-fine; pertanto può giustificare la retrodatazione anche tra procedimenti diversi, se ricorrono gli altri presupposti.
  • Quando le ordinanze sono state emesse da autorità giudiziarie diverse, la retrodatazione non opera di regola, salvo che sussista una connessione qualificata effettiva e gli elementi della seconda ordinanza fossero desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio del primo procedimento.
  • È importante accertare se la separazione dei procedimenti sia frutto di una scelta dell'ufficio dell'accusa o derivi da diversa competenza; la prima ipotesi può rendere applicabile la retrodatazione, la seconda no.
  • In casi analoghi valutare in ordine: (1) anteriorità cronologica dei fatti, (2) tipo di connessione tra i fatti, (3) identità soggettiva dei partecipi (per la continuazione), (4) desumibilità degli elementi della seconda ordinanza prima del rinvio a giudizio per il primo, (5) eventuali profili di competenza/riunione procedimentale.
  • Non va trascurato l'equilibrio tra tutela del diritto dell'indagato a non subire misure ripetute e il diritto dei coimputati al giudice naturale; i limiti della retrodatazione tengono conto anche di tali garanzie.

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